Mancata mobilità non invalida concorso senza titolarità del ricorrente (TAR Emilia-Romagna n. 623 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse concreto ed attuale il ricorso contro un concorso pubblico fondato sull’omesso esperimento delle procedure di mobilità obbligatoria da parte di un dipendente di ruolo dell’ente che ha bandito la selezione, il quale non avrebbe comunque potuto aspirare alla mobilità. L’omissione degli adempimenti previsti dall’art. 34 del d.lgs. n. 165/2001 determina la nullità dell’assunzione e non anche della procedura concorsuale. L’esimente di cui all’art. 1, comma 8, della legge n. 56/2019 consente, fino al 31 dicembre 2024, di bandire procedure concorsuali senza il previo esperimento della mobilità volontaria di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.
Il Fatto
Un dipendente di ruolo del Comune di Castelfranco Emilia, in servizio con qualifica di Agente di polizia locale, ha partecipato a un concorso pubblico indetto dall’ente per la copertura di due posti nel profilo di Addetto al coordinamento e controllo, classificandosi in posizione non utile. A seguito di accesso agli atti, il ricorrente ha appreso che il Comune aveva avviato le procedure di mobilità solo dopo la pubblicazione della graduatoria finale del concorso e ha impugnato gli atti della selezione, deducendo la violazione degli artt. 6, 30, 34 e 34-bis del d.lgs. n. 165/2001 e un asserito conflitto di interessi del Presidente della commissione giudicatrice, Comandante della Polizia Locale, con la candidata risultata vincitrice.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha escluso in primo luogo la sopravvenuta carenza di interesse derivante dall’assunzione del ricorrente presso altro ente, rilevando che tale circostanza ingenera anzi un maggiore interesse alla caducazione della procedura, potendo egli oggi aspirare alla mobilità cui non avrebbe potuto accedere nel 2023.
Le prime due censure sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse concreto ed attuale: al momento della proposizione del ricorso, il ricorrente non poteva aspirare né alla mobilità volontaria di cui agli artt. 6 e 30 del d.lgs. n. 165/2001, essendo già dipendente dell’ente che aveva bandito il concorso, né alla mobilità obbligatoria di cui agli artt. 34 e 34-bis, non rientrando nel personale in disponibilità. Il ricorrente, quindi, non avrebbe comunque potuto giovarsi dell’accoglimento del ricorso. Il Tribunale ha aggiunto che le censure sarebbero state anche irricevibili per tardività, dovendo essere proposte entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bando che non prevedeva la mobilità.
Ad abundantiam, il Collegio ha rilevato che il mancato esperimento della mobilità volontaria era comunque legittimato dall’art. 1, comma 8, della legge n. 56/2019, che fino al 31 dicembre 2024 consente il bando di concorsi pubblici e le conseguenti assunzioni senza il previo svolgimento delle procedure di cui all’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001.
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ha richiamato il parere ANAC n. 5796/2023, secondo cui il concetto di amicizia non coincide con la mera colleganza d’ufficio, ma deve tradursi in una durevole e intensa frequentazione abituale in contesti extralavorativi. Nel caso di specie non è stato dimostrato alcun legame di tale natura tra il Presidente della commissione e la vincitrice, essendo irrilevanti la mera subordinazione gerarchica, la presenza di una fotografia negli uffici o la durata della prova orale, svoltasi in forma anonima con l’ausilio di tablet. Il Tribunale ha infine rilevato che il ricorrente, giudicato non idoneo, non aveva censurato tale giudizio, prestandovi acquiescenza, e non aveva dedotto alcunché rispetto alla posizione dell’altro candidato idoneo, sicché la graduatoria non avrebbe comunque potuto essere integralmente caducata. Il ricorso è stato conseguentemente dichiarato in parte inammissibile e in parte respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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