Clausola di bando contestabile solo con l’esito negativo della procedura concorsuale (TAR Emilia-Romagna n. 141 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ., applicabile al processo amministrativo tramite il rinvio di cui all’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., il ricorso proposto da un candidato avverso una clausola del bando di concorso, allorché il partecipante abbia comunque presentato domanda di ammissione e la procedura non si sia ancora conclusa con l’individuazione del vincitore. In tale fase, la lesione della situazione giuridica soggettiva non è attuale e concreta, poiché l’astratta illegittimità della clausola potrebbe non risolversi in un esito negativo della partecipazione. Il bando di concorso va impugnato unitamente agli atti che di esso fanno applicazione, essendo questi ultimi a identificare il soggetto leso.
Il Fatto
Un dirigente veterinario ha impugnato l’avviso pubblico per l’attribuzione di incarichi quinquennali di direzione di strutture complesse in materia di sanità animale e igiene delle produzioni zootecniche, pubblicato dall’Azienda USL della Romagna. Il ricorrente, in possesso dei requisiti previsti, ha presentato domanda di ammissione per entrambi gli incarichi, lamentando l’illegittimità dell’avviso sotto plurimi profili: la previsione di un’area equipollente tra le discipline della sanità animale e dell’igiene degli allevamenti, la mancata rispondenza al fabbisogno delle strutture complesse e l’inadeguata composizione della commissione di valutazione.
L’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, atteso che il ricorrente aveva partecipato al concorso non ancora concluso, oltre che per omessa impugnazione dell’atto presupposto e per lo sconfinamento nelle scelte discrezionali dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato in via pregiudiziale l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, ritenendola fondata. Richiamato il disposto dell’art. 100 cod. proc. civ., quale condizione dell’azione che presuppone un’effettiva utilità derivante dall’accoglimento del ricorso, il Tribunale ha ricordato che l’interesse deve presentare i caratteri della attualità, della concretezza e della personalità.
La sentenza ha quindi esteso alla materia dei concorsi pubblici il consolidato orientamento sviluppatosi nel settore delle gare di appalto, secondo cui i bandi vanno normalmente impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione. A fronte di una clausola del bando in tesi illegittima, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, perché non sa se l’astratta e potenziale illegittimità si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione e, quindi, in una lesione effettiva della propria situazione giuridica.
Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale ha osservato che il ricorrente ha partecipato al concorso e che la procedura non si è ancora conclusa, circostanza pacifica tra le parti. Non essendo stati ancora individuati i vincitori, alcun pregiudizio concreto e attuale sussiste a carico del ricorrente, il quale, all’esito della procedura comparativa, potrebbe risultare vincitore e conseguire il bene della vita.
Quanto alla deduzione secondo cui il bando non risponderebbe al fabbisogno delle strutture complesse, il Collegio l’ha ritenuta inidonea a sorreggere l’ammissibilità del ricorso: sotto un primo profilo, essa investe inammissibilmente le scelte organizzative dell’Amministrazione; sotto un secondo profilo, il mero interesse a partecipare a un concorso conforme alla normativa vigente, nella sua genericità, non è idoneo a fondare l’ammissibilità del gravame. Le spese sono state compensate per giustificati motivi.
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Nota della Redazione
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