Oscuramento offerta: necessaria motivazione specifica e comprovata per segreti tecnici (TAR Lazio n. 4165 del 05.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accesso agli atti di una procedura di gara è disciplinato da una logica di “regola”, “eccezione” ed “eccezione all’eccezione”: la regola è l’ostensibilità, ai sensi dell’art. 36, c. 2, d.lgs. n. 36/2023; l’eccezione è il diniego per segreti tecnici o commerciali, ex art. 35, c. 4; l’eccezione all’eccezione è l’accesso difensivo, ex art. 35, c. 5. La definizione di segreto commerciale è quella dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, che richiede requisiti di segretezza oggettiva, valore economico e adozione di misure di protezione adeguate. L’onere di allegazione e prova del segreto grava sull’offerente che chiede l’oscuramento, non potendo questi limitarsi a una generica invocazione del proprio know-how. In assenza di una motivazione specifica e comprovata, prevale la trasparenza e, se del caso, il diritto di difesa del controinteressato, ferma la tutela dell’impresa lesa tramite gli strumenti tipici, quali l’art. 2598 c.c..
Il Fatto
La società, seconda classificata in una gara per l’affidamento di progettazione ed esecuzione di lavori per il rafforzamento delle reti di backhaul, impugnava il provvedimento con cui la stazione appaltante aveva negato l’accesso all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario. A seguito di una parziale rideterminazione in autotutela, che disponeva l’ostensione di parti del documento ma confermava l’oscuramento di numerose pagine, la ricorrente proponeva motivi aggiunti, chiedendo l’ostensione integrale dell’offerta e dei curricula del team di progettazione, prospettando la necessità di verificare i punteggi assegnati e i requisiti di partecipazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR dichiara improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stato il primo provvedimento superato da quello successivo adottato in autotutela. Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento, chiarendo che l’art. 36, c. 2, d.lgs. n. 36/2023, che impone lo scambio reciproco delle offerte tra i primi cinque classificati, deve essere coordinato con l’art. 35, c. 4 e 5, del medesimo codice, secondo una struttura che la giurisprudenza definisce di “regola, eccezione ed eccezione all’eccezione”.
La verifica preliminare che la stazione appaltante è tenuta a compiere riguarda l’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali, secondo la nozione codificata dall’art. 98 d.lgs. n. 30/2005. Il Collegio richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui non è sufficiente una generica affermazione di appartenenza al proprio know-how per giustificare l’oscuramento, essendo necessaria l’indicazione specifica delle informazioni suscettibili di sfruttamento economico e dotate di effettivi caratteri di segretezza oggettiva. Tale onere probatorio, sebbene “alleggerito” in caso di gare che valorizzino l’aspetto qualitativo e l’originalità delle soluzioni, non può risolversi in una mera e indimostrata dichiarazione.
Applicando tali principi al caso di specie, il TAR accoglie parzialmente il ricorso per motivi aggiunti. Ritiene ostensibili i dati relativi al team di progettazione e all’organigramma, trattandosi di elementi valutati e premiati in sede di gara, la cui conoscenza è indispensabile per la verifica dei punteggi e l’esercizio del diritto di difesa, senza che la controinteressata abbia allegato specifici profili di riservatezza. Parimenti ostensibili sono le sezioni relative alla struttura organizzativa e al dimensionamento delle risorse, non rientrando la mera organizzazione aziendale nella nozione di know-how tutelato.
Viceversa, il ricorso è rigettato con riferimento alle parti dell’offerta in cui l’oscuramento riguarda specifiche funzionalità di algoritmi, procedure proprietarie e strumenti di progettazione, per le quali la stazione appaltante ha fornito una motivazione approfondita e circostanziata, evidenziando il valore competitivo delle informazioni e la loro natura di segreto industriale. Il TAR sottolinea, in tal caso, che l’oscuramento è comunque limitato alle sole specifiche funzionali, restando accessibile la descrizione narrativa e di macro-livello dei sistemi. La parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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