Sopravvenuta carenza d’interesse e improcedibilità dopo fase cautelare (TAR Emilia-Romagna n. 1432 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza d’interesse, rilevabile d’ufficio, determina l’improcedibilità del ricorso quando la parte, dopo una fase cautelare conclusasi con esito sfavorevole, non manifesti alcuna attività processuale successiva, non compaia alle udienze e non depositi memorie o documenti. Il comportamento processuale inerte costituisce argomento di prova della cessazione dell’interesse alla decisione di merito. La natura degli atti impugnati, destinati a esaurire i propri effetti, e l’assenza di una domanda risarcitoria rafforzano tale conclusione. La produzione di documentazione contraffatta a sostegno della domanda di emersione dal lavoro irregolare comporta la non accoglibilità dell’istanza, indipendentemente dall’avvenuto rilievo dattiloscopico.
Il Fatto
Un cittadino algerino impugnava il provvedimento con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura aveva respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata per l’attività di assistenza alla persona. L’Amministrazione aveva ritenuto non veritiera la prova della presenza sul territorio italiano antecedente all’8 marzo 2020, consistente in una scheda anamnestica dell’Asl di Matera, datata 11 dicembre 2019, espressamente disconosciuta dal medico citato nel documento.
Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 103 del d.l. n. 34/2020 ed eccesso di potere per motivazione insufficiente, sostenendo che i rilievi fotodattiloscopici eseguiti in data 30 marzo 2017 costituissero prova sufficiente della presenza in Italia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale preliminarmente ricostruisce l’iter processuale: la domanda cautelare era stata respinta con ordinanza del 7 dicembre 2021 per insussistenza di profili di fondatezza, in ragione della non veridicità della documentazione presentata. Successivamente, la causa era stata iscritta nel ruolo “aggiunto” con finalità esplorative, per verificare la persistenza dell’interesse alla decisione, ma la parte ricorrente non aveva depositato alcun atto né era comparsa all’udienza del 28 maggio 2025.
Il Collegio rileva d’ufficio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse. Valorizza il principio di leale collaborazione tra parti e giudice, ex art. 2 c.p.a., onerando la parte di rappresentare le ragioni della persistenza di un’utilità attuale e concreta alla decisione di merito.
Gli elementi univoci che depongono per la cessazione dell’interesse sono: l’assenza di atti processuali successivi alla fase cautelare del 2021; la mancata comparizione alle due udienze pubbliche nonostante la rituale avviso; la natura degli atti impugnati, per loro natura temporanei o rapidamente superati da vicende amministrative successive; il giudicato cautelare sfavorevole; l’assenza di domanda risarcitoria.
Ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c., 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a., il comportamento inerte delle parti costituisce argomento di prova della sopravvenuta carenza d’interesse, determinando l’improcedibilità del ricorso.
Il Tribunale precisa infine che il ricorso sarebbe comunque infondato nel merito: i rilievi dattiloscopici del 2017 non provano la presenza in Italia alla data richiesta dell’8 marzo 2020, mentre la produzione di documentazione contraffatta — la scheda anamnestica disconosciuta dall’Asl — comporta la non accoglibilità della domanda di emersione. Le spese sono integralmente compensate per giusti motivi.
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Nota della Redazione
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