Omessa denuncia di arma e divieto di detenzione ex art. 39 TULPS (TAR Emilia-Romagna n. 1337 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non sussiste una posizione di diritto soggettivo assoluto in relazione all’ottenimento e alla conservazione della licenza di detenzione di armi, trattandosi di attività soggetta ad ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza. Il provvedimento di divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS ha natura cautelare e non sanzionatoria, potendo essere adottato anche in assenza di un giudizio di pericolosità sociale o di un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi. L’omessa denuncia di un’arma e delle relative munizioni all’Autorità di P.S. costituisce comportamento sintomatico di scarsa affidabilità nella custodia, sufficiente a legittimare l’imposizione del divieto, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e risulti congruamente motivato.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare della detenzione di armi ereditate dal padre, era stato deferito all’autorità giudiziaria per aver detenuto un fucile senza averne fatta denuncia all’Autorità di P.S. e senza saperne documentare l’origine lecita, fattispecie per la quale aveva riportato decreto penale di condanna non opposto. A seguito di tale episodio, la Prefettura aveva adottato nel 2019 il divieto di detenzione di armi ex art. 39 TULPS. L’istanza di revoca presentata nel 2022 era stata respinta con provvedimento confermativo, avverso il quale il ricorrente proponeva ricorso deducendo difetto di motivazione, carenza di istruttoria e sviamento, evidenziando di non avere mai richiesto il porto d’armi e di detenere le armi per mera preservazione del patrimonio familiare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato il consolidato orientamento secondo cui la detenzione di armi non costituisce un diritto assoluto, ma è soggetta alle valutazioni discrezionali dell’Autorità di pubblica sicurezza, che può disporre la revoca al verificarsi di situazioni genericamente ascrivibili alla carenza di buona condotta. A tal fine non è richiesto né un giudizio di pericolosità sociale né la prova di un concreto abuso, essendo sufficienti fatti o episodi, anche privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento sia razionale e congruamente motivato.
Applicando tali coordinate al caso di specie, la sentenza ha osservato che la detenzione di armi senza denuncia integra di per sé il reato di cui all’art. 697 cod. pen., per il quale il ricorrente è stato condannato. L’obbligo di denuncia di cui all’art. 38 TULPS risponde alla finalità di assicurare che l’Autorità abbia in ogni momento contezza delle armi presenti sul territorio per effettuare i necessari controlli: si tratta di un adempimento cui è sottesa una rilevante esigenza di ordine sostanziale, non di una mera formalità.
Il Collegio ha altresì evidenziato, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato n. 9965 del 2022, che l’omissione della denuncia evidenzia un comportamento superficiale indicativo di scarsa affidabilità nella custodia delle armi, di per sé sufficiente a legittimare il divieto ex art. 39 TULPS. Il provvedimento impugnato è stato pertanto ritenuto adeguatamente motivato e fondato su presupposti conformi alla lettera e alla ratio delle disposizioni che regolano la conservazione delle armi, con conseguente rigetto del ricorso; le spese hanno seguito la regola della soccombenza.
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Nota della Redazione
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