Revoca della gara demaniale legittima dopo il giudicato di annullamento (TAR Campania n. 4007 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della procedura di affidamento in concessione demaniale marittima, disposta ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, non integra violazione né elusione del giudicato quando la sentenza di annullamento si sia limitata a imporre la rideterminazione della graduatoria e la prosecuzione dell’azione amministrativa, senza prescrivere un obbligo puntuale di rilascio della concessione. L’annullamento degli atti di gara non consuma il potere amministrativo, né priva l’Amministrazione dei poteri di autotutela, restando aperta la fase istruttoria successiva all’individuazione del miglior classificato. Il sindacato del giudice amministrativo sull’esercizio della revoca è limitato alla manifesta illogicità, all’irragionevolezza e al travisamento dei fatti, non potendo sostituire la valutazione discrezionale dell’Amministrazione. La revoca degli atti di gara interrompe il nesso causale rispetto al danno da mancata aggiudicazione, escludendo la responsabilità risarcitoria.
Il Fatto
Il ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva indetta da un Comune per la concessione demaniale marittima di un immobile destinato a ex stabilimento balneare. Con sentenza di questo Tribunale era stata annullata l’aggiudicazione, essendo state illegittimamente ammesse le due ditte collocatesi ai primi due posti, con onere di rideterminazione della graduatoria e conseguente aggiudicazione. Il ricorrente, rimasto unico concorrente, ha proposto ricorso per ottemperanza.
Nelle more, il Consiglio comunale ha revocato l’indirizzo originario di messa a bando e ogni atto della procedura, destinando l’immobile a sede del Centro Operativo Comunale e a sede distaccata della Polizia Municipale. Avverso tali delibere il ricorrente ha proposto motivi aggiunti per nullità e annullamento, per violazione ed elusione del giudicato, e poi istanza risarcitoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato per primo il motivo di nullità, respingendolo. La violazione del giudicato ricorre quando l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento che riproduce i medesimi vizi già accertati o contrasta con puntuali prescrizioni conformative; l’elusione si configura quando, pur formalmente conformandosi, l’Amministrazione persegue il risultato già ritenuto illegittimo. Nel caso concreto, la sentenza azionata ha imposto la rideterminazione della graduatoria e la prosecuzione del procedimento, ma non un obbligo vincolato di rilascio della concessione in favore del ricorrente.
Dalla disciplina di gara emergeva che l’individuazione del primo classificato costituiva solo il presupposto per una successiva fase istruttoria, articolata in valutazioni tecniche e amministrative e nell’acquisizione di pareri, nulla osta e assensi. L’aggiudicazione non esauriva quindi il procedimento concessorio. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, il Tribunale ha ricordato che, anche a fronte di una statuizione di condanna alla rideterminazione della graduatoria, resta ferma la facoltà di procedere in autotutela alla rimozione degli atti di indizione della gara.
Il Comune ha esercitato il potere di revoca su una nuova valutazione dell’interesse pubblico e su sopravvenienze fattuali: l’acuirsi del fenomeno bradisismico nell’area, la necessità di una sede per il Centro Operativo Comunale, l’esigenza di un presidio della Polizia Municipale nella zona costiera, il mutato stato di conservazione dell’immobile e la possibilità di accedere a finanziamenti pubblici per la riqualificazione. Tali valutazioni introducono una nuova regolazione dell’interesse pubblico, fondata su presupposti diversi, e non vanificano il comando della sentenza.
Anche le censure di eccesso di potere sono state respinte. Il provvedimento risulta motivato con riferimento alle sopravvenute ragioni di interesse pubblico e al mutamento della situazione di fatto. Il potere di revoca è espressione di discrezionalità, sindacabile nei soli limiti della manifesta illogicità, dell’irragionevolezza o del travisamento dei fatti. Le deduzioni su presunti rischi di tsunami e sulla pretesa inidoneità dell’immobile sono state giudicate inammissibili, risolvendosi in valutazioni tecniche di parte prive di supporto scientifico.
Quanto alla dedotta omessa comunicazione di avvio del procedimento, il Collegio ha richiamato l’orientamento secondo cui, fino all’aggiudicazione definitiva, non sussistono posizioni cristallizzate né diritti acquisiti, ma solo aspettative, con conseguente pieno esercizio della discrezionalità. La reiezione dei motivi aggiunti ha determinato l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza per sopravvenuta carenza di interesse, essendo il bene della vita non più conseguibile. La domanda risarcitoria è stata respinta, poiché la revoca ha interrotto il nesso causale rispetto al pregiudizio lamentato.
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Nota della Redazione
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