Ordine di demolizione in zona vincolata e onere probatorio del privato (TAR Campania n. 2933 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In area sottoposta a vincolo paesaggistico, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo costituisce atto dovuto a carattere vincolato, privo di margini discrezionali. Rileva la sola circostanza che l’opera sia stata realizzata in zona vincolata in assenza di autorizzazione paesaggistica e di titolo edilizio, essendo indifferente il titolo astrattamente necessario. Grava sul proprietario o committente, secondo il principio di vicinanza della prova, l’onere di dimostrare che il manufatto sanzionato coincide con quello oggetto di condono. L’ordine non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento, né una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione dell’abuso.
Il Fatto
Un Comune ha ingiunto alla proprietaria e committente di ripristinare lo stato dei luoghi in relazione a quattro tettoie edificate in zona vincolata, qualificate come nuova costruzione realizzata senza autorizzazione paesaggistica. L’ordine è stato adottato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza e la relazione di sopralluogo, deducendo la violazione delle norme sul procedimento, l’insussistenza dei presupposti, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’assenza di un interesse pubblico alla demolizione. Ha sostenuto, tra l’altro, che alcune tettoie erano ricomprese in un titolo in sanatoria e che un’ulteriore tettoia aveva natura pertinenziale. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Accolta l’istanza cautelare, il ricorso è stato respinto nel merito. Quanto alla prima tettoia, il Collegio rileva che il ricorso non contiene alcuna deduzione specifica. Per le due tettoie che la ricorrente assume comprese nel titolo in sanatoria, le fotografie prodotte non consentono di identificare il manufatto ritratto come uno di quelli oggetto del provvedimento, perché non se ne desume la consistenza, e il grafico versato in atti non riporta neppure la dicitura “tettoia”.
Sul piano dell’onere probatorio, il Tribunale richiama l’art. 2697 cod. civ. e il principio di vicinanza della prova: è il ricorrente a dover dimostrare l’aderenza del manufatto sanzionato a quello oggetto della domanda di condono, producendo evidenze documentali sulla consistenza dell’immobile, prima e dopo, e sulle sue caratteristiche plano-volumetriche. Non giova il richiamo all’atto di accettazione dell’eredità, che menziona una sola tettoia senza indicarne collocazione e dimensioni.
Quanto alla tettoia qualificata come pertinenziale, il Collegio richiama Cons. Stato n. 1546 del 2026 e Cons. Stato n. 9557 del 2023: anche le opere riconducibili al concetto di pertinenza, se realizzate senza titolo in area vincolata, soggiacciono alle misure ripristinatorie e di reintegro ambientale. L’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 impone la demolizione per tutte le opere costruite senza titolo in zone sottoposte a vincolo paesistico, per l’indifferenza del titolo astrattamente necessario.
La censura sulla mancata comunicazione di avvio del procedimento è respinta: la natura rigorosamente vincolata dell’attività repressiva esclude la necessità della comunicazione, perché la partecipazione del privato non potrebbe determinare alcun esito diverso, come affermato da Cons. Stato n. 5305 del 2025. Infine, richiamando TAR Lazio n. 4536 del 2026, il Collegio ribadisce che gli atti di repressione degli abusi sono atti dovuti e sufficientemente motivati con la descrizione dell’abuso. Le spese sono compensate.
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Nota della Redazione
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