Ottemperanza al giudicato sulla Carta docenti con commissario ad acta (TAR Campania n. 1894 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito per l’ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, ordina all’Amministrazione di conformarsi al decisum, il cui contenuto consiste nel far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta. La sentenza civile esplicata assume valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, tenuta a dare esecuzione al bene della vita accertato. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 senza adempimento, il ricorso è fondato. In caso di perdurante inerzia va nominato fin d’ora il commissario ad acta ed è dovuta la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a erogare in suo favore la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, dell’importo nominale di euro 500 annui, per le tre annualità già maturate.
La sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificata in forma esecutiva, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza che l’Amministrazione abbia provveduto al pagamento. Di qui il ricorso per ottemperanza, con istanza di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e condanna alle spese con distrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum, e il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il TAR verifica i presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell’Amministrazione. È decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Non risulta che l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste basi il ricorso è accolto. Il TAR ordina al Ministero di dare ottemperanza, assegnando alla ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti e accreditando su di essa l’importo nominale riconosciuto dal Tribunale, quale contributo economico destinato alla formazione professionale, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inerzia, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il direttore della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale su istanza della ricorrente si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato. L’Amministrazione è inoltre condannata alla penalità di mora, fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza e dovuta sino all’adempimento o, in caso di perdurante inerzia, sino all’effettivo insediamento del commissario, secondo l’indirizzo richiamato di TAR Lombardia, Milano, sez. III, n. 2524 del 2020 e TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 1794 del 2019. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore dei difensori antistatari.
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Nota della Redazione
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