Commissario ad acta e penalità di mora per l’esecuzione del giudicato (TAR Campania n. 1445 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato fissando un termine e, in caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta. La condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm. La relativa quantificazione deve rispettare il criterio della non manifesta iniquità: decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l’adempimento anche tardivo e incontra il limite massimo del 10% dell’importo dovuto, oltre il quale l’astreinte perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata locupletazione.
Il Fatto
Il ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 5729/2024 del 13 settembre 2024 del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato al pagamento in suo favore della somma di euro 1.500 mediante buono elettronico (c.d. carta del docente), oltre spese di giudizio.
Il ricorrente deduce che il giudicato non è stato eseguito e chiede che la sezione ordini all’amministrazione di provvedere, fissando un termine; in caso di ulteriore inerzia domanda la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora. Il Ministero si costituisce con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il ricorso è fondato e va accolto, non avendo l’amministrazione, costituita con atto di stile, fornito elementi ostativi all’accoglimento della domanda di ottemperanza.
Di conseguenza il Tribunale ordina al Ministero di procedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del provvedimento. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione.
L’amministrazione è altresì condannata a corrispondere la penalità di mora, calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna. Il Collegio richiama la funzione compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 cod. proc. amm.
Per la quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale assume tre criteri: quale dies a quo, il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione, se anteriore, della sentenza all’amministrazione inadempiente; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, sia pure tardivo, anche laddove si sia insediato il commissario, non perdendo la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario (Adunanza Plenaria n. 8/2021); quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto, soglia oltre la quale l’astreinte perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione in danno della controparte (Adunanza Plenaria n. 7/2019).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro milleduecento, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.
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Nota della Redazione
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