Azione di ottemperanza per la carta elettronica del docente (TAR Campania n. 978 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato del giudice ordinario, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata la mancata prova dell’adempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo e, contestualmente, nomina un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. L’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, agisce in ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per due annualità, tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, con condanna dell’amministrazione scolastica all’erogazione del buono elettronico per complessivi euro 1.000,00 e al pagamento delle spese.
Il titolo, passato in giudicato e notificato all’amministrazione, non risulta eseguito. Il ricorrente propone quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna al pagamento di quanto dovuto, oltre accessori, e la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si costituisce con atto di stile, senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che ammette l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso. La fattispecie rientra così nel perimetro del rimedio esperito.
Il giudice verifica anzitutto la ritualità della domanda, accertando il rispetto tanto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., quanto di quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Rileva inoltre che è decorso infruttuosamente il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, richiesto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Accertato che la sentenza è passata in giudicato e che non è stata allegata alcuna prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. L’adempimento dovrà essere documentato mediante deposito di documentazione conforme alle disposizioni sul p.a.t.
In accoglimento della domanda, il Tribunale nomina sin da ora quale commissario ad acta il responsabile della competente direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione. Al commissario è assegnato l’ulteriore termine di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione della scadenza del termine ordinario. Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio, ove manchi lo stanziamento, e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa.
Il Collegio precisa il principio centrale in materia di esecuzione: l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento, dovendo l’organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre accessori, con riduzione del cinquanta per cento trattandosi di ricorso di natura seriale, e con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
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Nota della Redazione
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