Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla carta elettronica del docente (TAR Campania n. 661 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi dinanzi al giudice ordinario ha valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione, che è tenuta a far conseguire concretamente l’utilità già riconosciuta al privato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il ricorso per ottemperanza ex art. 114 cod. proc. amm. è fondato e va accolto. L’Amministrazione inerte va condannata a dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare sin d’ora il commissario ad acta, per assicurare l’effettività della tutela.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale ordinario di Benevento, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 919/2024 pubblicata il 4 ottobre 2024, l’accertamento del diritto a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della legge n. 107/2015, in relazione ai servizi a tempo determinato prestati negli anni scolastici 2018/19, 2019/20 e 2020/21. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero a costituire la carta e ad accreditare la somma di € 1.500,00, oltre interessi legali.
La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato ed era stata notificata ai fini dell’esecuzione il 22 dicembre 2024. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo anche la nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso muovendo dal rilievo che la sentenza del giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata. Questa è tenuta a conformarsi al decisum, e il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile.
Il Tribunale ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato ed è stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione. Risulta decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non è emerso che il Ministero abbia dato esecuzione al dettato giudiziale.
Su queste basi, il Collegio ha ordinato all’Amministrazione di dare ottemperanza al giudicato, mediante assegnazione alla ricorrente della carta elettronica del docente e previo accredito della somma di € 1.500,00, oltre interessi legali ai sensi degli artt. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e 22, comma 36, della legge n. 724/1994, dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia o dalla notifica di parte, se anteriore.
Il Tribunale ha poi nominato sin d’ora, per l’ipotesi di ulteriore inerzia oltre il termine, il commissario ad acta nella persona del Direttore della direzione generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero, incaricato ratione muneris, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Su istanza della ricorrente, il commissario si insedierà assicurando nei successivi sessanta giorni l’esecuzione del giudicato.
Le spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori, seguono la soccombenza, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Il ricorso è stato così accolto.
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Nota della Redazione
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