Sopravvenuta carenza d’interesse per annullamento del provvedimento negativo in autotutela (TAR Sardegna n. 1098 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso proposto avverso il provvedimento negativo conclusivo della conferenza di servizi e gli atti presupposti, quando l’amministrazione, successivamente alla notifica del ricorso, annulli in autotutela il diniego e lo sostituisca integralmente con un provvedimento favorevole all’istanza del privato. La dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, depositata dalla parte ricorrente, determina l’estinzione della controversia, non essendo più configurabile alcun interesse attuale e concreto alla decisione nel merito. La circostanza che il provvedimento favorevole si fondi su un parere sopravvenuto dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica, che ha dichiarato superato il precedente parere negativo, non incide sulla declaratoria di improcedibilità, atteso che il giudizio non può svolgersi su un provvedimento ormai privo di effetti.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato al SUAP del Bacino SUAPE del Comune di Alghero un’istanza per l’installazione di strutture prefabbricate, con funzione di chiosco-bar e servizi, in località Pineta Mugoni, da destinare alla somministrazione di alimenti e bevande a servizio dei fruitori del mare. L’istanza era stata qualificata dalla società come realizzazione di opere oggettivamente precarie, dirette a soddisfare esigenze eccezionali, contingenti e temporalmente determinate.
La conferenza di servizi, tenutasi in data 26 marzo 2026, si era conclusa con parere contrario all’unanimità dei componenti, sulla base del parere negativo reso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. Il SUAP aveva quindi adottato il provvedimento negativo unico n. 374 del 31 marzo 2026, negando l’autorizzazione richiesta. Avverso tale determinazione e gli atti presupposti la società aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Sardegna.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la società ricorrente, in data 22 luglio 2026, aveva depositato una dichiarazione di sopravvenuto difetto d’interesse, rappresentando che il SUAPE del Bacino di Alghero aveva emesso, in data 7 luglio 2026, una nuova determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, in annullamento ed integrale sostituzione del precedente provvedimento negativo, accogliendo l’istanza.
Il TAR ha quindi preso atto della sopravvenuta emanazione del provvedimento favorevole, che aveva determinato il venire meno dell’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso. Con tale provvedimento, infatti, la società aveva ricevuto l’assenso alla propria pratica edilizia, con conseguente cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse processuale.
Il Collegio ha altresì rilevato che la determinazione favorevole del SUAPE si fondava sul sopravvenuto parere del 29 maggio 2026, con cui la Soprintendenza aveva dichiarato superato il parere negativo precedentemente espresso, sostituendolo con parere favorevole senza condizioni, in ragione della conformità delle opere richieste alla vigente disciplina paesaggistica. Tale circostanza, pur essendo all’origine dell’atto sopravvenuto, non ha tuttavia influito sulla valutazione di improcedibilità, incentrata esclusivamente sulla sopravvenuta carenza d’interesse.
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, adottando la sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., e ha compensato le spese del giudizio, tenuto conto del fatto che l’esito favorevole per la ricorrente era derivato da un provvedimento sopravvenuto dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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