Esclusione automatica per anomalia legittima se prevista nel bando e nel disciplinare (TAR Sardegna n. 205 del 16.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure ad evidenza pubblica, è legittima l’esclusione automatica dell’offerta anomala quando la stazione appaltante abbia espressamente previsto, nella determina a contrarre e nel disciplinare di gara, l’applicazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 e individuato il metodo di calcolo della soglia di anomalia, richiamandolo nei chiarimenti resi prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Tale facoltà, esercitata nei limiti della discrezionalità amministrativa, non lede l’affidamento dell’operatore economico, il quale è messo nelle condizioni di conoscere preventivamente le regole di individuazione delle offerte anormalmente basse. Ne consegue il difetto del fumus boni iuris in relazione alla domanda cautelare di sospensione dell’esclusione.
Il Fatto
Una società partecipava a una procedura aperta, indetta dalla Provincia di Oristano, per la stipula di un accordo quadro quadriennale relativo alla manutenzione straordinaria delle strade provinciali. Con nota del 26 maggio 2026, il RUP comunicava l’esclusione automatica dell’offerta della società, in quanto ritenuta anomala, sulla base della soglia calcolata con il metodo A di cui all’allegato II.2 del D.Lgs. n. 36/2023.
L’operatore impugnava l’esclusione e gli atti correlati, chiedendone la sospensione, deducendo l’illegittimità del provvedimento anche in relazione al rigetto dell’istanza di autotutela e alla mancata attivazione del sub-procedimento di verifica dell’anomalia.
La Motivazione della Corte
Il giudice amministrativo, nella fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal fumus boni iuris. La valutazione si è concentrata sulla verifica della effettiva e preventiva conoscibilità, da parte degli operatori economici, della disciplina sull’esclusione automatica.
Dall’esame degli atti è emerso che la stazione appaltante aveva espressamente previsto l’esclusione automatica delle offerte anomale e individuato il metodo A quale criterio di calcolo della soglia già nella determina di indizione della procedura. Tale previsione era stata richiamata dall’art. 19 del disciplinare di gara e ribadita nei chiarimenti forniti agli operatori prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
La presenza di un quadro regolatorio completo e non ambiguo ha indotto il Tribunale a escludere la sussistenza del pregiudizio lamentato, poiché la società era stata posta nelle condizioni di conoscere preventivamente le regole di individuazione delle offerte anormalmente basse, con conseguente assenza di un affidamento qualificato da tutelare.
In ragione di ciò, l’istanza cautelare è stata respinta, con fissazione dell’udienza di merito e condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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