Procura alle liti inesistente se la parte disconosce la firma; ricorso inammissibile (TAR Sardegna n. 966 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procura alle liti costituisce requisito genetico del rapporto processuale nel processo amministrativo; la sua mancanza o inesistenza determina l’inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio ai sensi dell’art. 35, comma 1, c.p.a. Il disconoscimento della sottoscrizione della procura da parte del soggetto formalmente indicato come ricorrente esclude in radice la riconducibilità del mandato alla volontà della parte, con conseguente difetto originario di instaurazione del rapporto processuale. Non è configurabile un’ipotesi di nullità sanabile e non trovano applicazione né l’art. 182 c.p.c., né la rinnovazione o regolarizzazione della procura in un momento successivo alla proposizione del ricorso.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla revoca, disposta dal Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Nuoro, del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale rilasciato per un lavoratore straniero. La revoca era motivata dal rilievo che l’attività di allevatore non rientra tra le attività stagionali previste per tale tipologia di ingresso. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Nel corso del giudizio, tuttavia, il soggetto formalmente indicato quale ricorrente ha reso una dichiarazione con la quale ha disconosciuto sia la presentazione delle istanze amministrative sia il conferimento del mandato difensivo, disconoscendo altresì la firma apposta sulla procura alle liti depositata in giudizio. Il difensore ha quindi preso atto del disconoscimento e dichiarato di ritenere revocato il mandato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la causa di inammissibilità del ricorso per carenza di una valida procura alle liti. La dichiarazione del soggetto formalmente indicato come ricorrente, con la quale lo stesso ha disconosciuto la sottoscrizione della procura depositata in giudizio, esclude in radice la riconducibilità del mandato alla volontà della parte, determinando l’inesistenza della procura sul piano giuridico o comunque la sua radicale invalidità.
Ne consegue che il difensore ha agito in assenza di valido potere rappresentativo, con impossibilità di ricollegare giuridicamente l’atto introduttivo alla parte formalmente indicata come ricorrente e conseguente difetto originario di instaurazione del rapporto processuale. La circostanza che il difensore abbia qualificato il disconoscimento come revoca del mandato conferma ulteriormente la carenza del rapporto di rappresentanza processuale.
Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, ribadito dall’Adunanza Plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale costituisce requisito genetico del rapporto processuale e la sua mancanza determina l’inammissibilità del ricorso. La disciplina del processo amministrativo è completa e non consente l’applicazione dell’art. 182 c.p.c., né la rinnovazione o regolarizzazione della procura in un momento successivo alla proposizione del ricorso. La questione riveste carattere pregiudiziale e assorbente, in quanto attiene all’esistenza stessa del processo e precede logicamente l’esame di ogni altra eccezione. In considerazione delle dichiarazioni rese, il Collegio ha disposto la trasmissione degli atti all’Ordine degli avvocati di Salerno, compensando integralmente le spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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