Inerzia del MASE su autorizzazione impianti accumulo: non rilevano gli atti endoprocedimentali (TAR Sardegna n. 736 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’istanza di autorizzazione unica presentata ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 è illegittima se l’ente non conclude il procedimento nel termine di legge. Gli atti endoprocedimentali, quali la richiesta di integrazione documentale o la modifica dello stato del procedimento, adottati successivamente alla scadenza dei termini, non sono idonei a determinare il superamento della situazione di inerzia colpevole, né a far venir meno l’interesse al ricorso avverso il silenzio. L’obbligo di provvedere, assistito dal termine ordinatorio di cui all’art. 2 della legge n. 241/1990, permane fino all’adozione del provvedimento conclusivo espresso, quale ne sia il contenuto.
Il Fatto
La società ricorrente presentava al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in data 28 ottobre 2025, un’istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di accumulo elettrochimico con potenza nominale di 470 MW, da interconnettere alla rete di trasmissione nazionale presso la stazione di Ittiri (Sassari), ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024. Nonostante le sollecitazioni, l’Amministrazione non avviava il procedimento, non comunicava la procedibilità dell’istanza e non convocava la conferenza di servizi, determinando uno stallo procedimentale. La società adiva quindi il TAR ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’ente a concludere il procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha disatteso l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Amministrazione, che sosteneva la competenza del TAR Lazio per la presunta rilevanza nazionale dell’impianto. Richiamando un proprio precedente, confermato dal Consiglio di Stato, il Collegio ha chiarito che l’autorizzazione richiesta spiega effetti esclusivamente nell’ambito territoriale in cui l’impianto è localizzato, ossia la Regione Sardegna. La circostanza che l’energia prodotta venga immessa nella rete nazionale non implica una rilevanza spaziale ultraregionale del provvedimento, atteso che ciò è comune a qualsiasi impianto di produzione da fonte rinnovabile.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, non attribuendo rilievo alla richiesta di integrazione documentale del 2 marzo 2026 e alla successiva modifica dello stato del procedimento in “conferenza da avviare”. Tali attività sono state qualificate come atti endoprocedimentali, adottati quando i termini di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 190/2024 erano già decorsi. Gli atti infraprocedimentali o meramente soprassessori non possono dar vita ad alcun provvedimento ultimativo e, pertanto, non sono in grado di superare lo stato di inerzia colpevole né di far venire meno l’interesse al ricorso.
Il Tribunale ha infine osservato come l’onere organizzativo dell’Amministrazione, quale la mole di lavoro da affrontare, non possa giustificare la mancata conclusione del procedimento. L’illegittimità del silenzio-inadempimento è stata dichiarata, con conseguente ordine di concludere il procedimento mediante convocazione della conferenza di servizi e adozione del provvedimento finale. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente.
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Nota della Redazione
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