Il parere della Soprintendenza prevale sulla questione delle aree non idonee (TAR Sardegna n. 698 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza in materia di tutela del patrimonio archeologico è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità anche di una sola delle ragioni poste a fondamento del provvedimento è sufficiente a sorreggerne l’efficacia, con conseguente difetto di interesse all’esame delle censure relative alle ulteriori motivazioni. L’omessa comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’illegittimità del provvedimento quando il privato abbia avuto comunque effettiva possibilità di conoscere le ragioni ostative e di partecipare al procedimento.
Il Fatto
Una società operante nel settore delle energie rinnovabili presentava al SUAP del Comune di Nuraminis una Procedura Abilitativa Semplificata per la realizzazione di un impianto agrivoltaico di 10 MW. Nell’ambito della Conferenza di servizi, la Soprintendenza esprimeva parere negativo, rilevando la prossimità dell’impianto a un insediamento antico sottoposto a vincolo diretto e la presenza, nel raggio di cinque chilometri, di numerosi beni dichiarati di interesse culturale.
A seguito della rimodulazione del progetto e di un nuovo parere negativo, basato anche sulla qualificazione dell’area come non idonea ai sensi della L.R. Sardegna n. 20/2024, la Conferenza di servizi concludeva con il diniego. La società impugnava l’esito, contestando l’applicazione della normativa regionale, il contenuto del parere della Soprintendenza e l’omesso preavviso di rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo ha rigettato il ricorso, esaminando preliminarmente l’eccezione di inammissibilità, disattesa in quanto la società aveva censurato anche il contenuto del parere della Soprintendenza e non solo la qualificazione dell’area. Nel merito, il Collegio ha ricondotto la valutazione della Soprintendenza nell’alveo della discrezionalità tecnica, trattandosi di apprezzamento specialistico sulla compatibilità del singolo progetto con i valori culturali e paesaggistici: un sindacato che non può essere sostitutivo ma solo esteso ai casi di manifesta illogicità o travisamento dei fatti.
La censura relativa al difetto di motivazione è stata rigettata: il parere, pur sintetico, esplicitava le ragioni del giudizio negativo nella densità del patrimonio archeologico e nella prossimità dell’impianto all’insediamento, elementi non contestati nella loro esistenza. Il Tribunale ha escluso anche il difetto di istruttoria, valorizzando come le modifiche progettuali apportate, consistenti nello spostamento delle opere oltre la fascia dei 500 metri, non fossero idonee a neutralizzare criticità fondate su un apprezzamento complessivo e non sul mero rispetto di distanze minime.
L’accertata legittimità del parere della Soprintendenza ha assunto carattere assorbente. Il diniego risultava fondato su una pluralità di autonome rationes decidendi: la permanenza di una motivazione legittima di carattere archeologico rendeva la società priva di interesse alla coltivazione del motivo sulla disciplina regionale delle aree non idonee, e irrilevante la relativa questione di legittimità costituzionale. Anche la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis L. n. 241/1990 non è stata ritenuta invalidante, in chiave sostanziale: la ricorrente aveva avuto piena conoscenza delle ragioni ostative e aveva partecipato attivamente alla Conferenza di servizi sincrona.
Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.