Ottemperanza per la Carta del Docente: il TAR accoglie e nomina il commissario ad acta (TAR Sardegna n. 22 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto del docente alla Carta Elettronica del Docente e condanna il Ministero all’erogazione del beneficio costituisce titolo esecutivo, la cui ottemperanza può essere richiesta al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l’ottemperanza va accolta, con condanna dell’Amministrazione a dare esecuzione alla pronuncia. Il commissario ad acta può essere nominato sin da subito, per il caso di persistente inottemperanza, con facoltà di delega a dirigenti dell’Ufficio; l’esecuzione può avvenire anche tramite il pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, d.l. n. 669/1996.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale del Lavoro la declaratoria del diritto a usufruire del beneficio economico della Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione della somma. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non vi aveva dato esecuzione, fatta eccezione per il pagamento delle spese legali. La ricorrente proponeva quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza: la sentenza era stata notificata il 19 marzo 2025 ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del giudice del lavoro. Il ricorso era stato notificato il 5 novembre 2025, risultando quindi inutilmente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997. Il Collegio ha pertanto accolto il ricorso, ravvisando l’inadempimento dell’Amministrazione.
Conseguentemente, il TAR ha disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin da ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale.
Al commissario è stato assegnato il termine di 90 giorni per l’esecuzione, a decorrere dalla richiesta della parte interessata. Il Collegio ha precisato che il commissario potrà eseguire la sentenza anche ricorrendo all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione. Non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Quanto alle spese del giudizio, il TAR le ha poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma ha ritenuto equo ridurne l’importo a complessivi euro 400,00, oltre accessori e contributo unificato. La riduzione è stata motivata dalla natura seriale del contenzioso in materia e dall’elevato grado di ripetitività dell’attività difensiva, discussi in un’unica camera di consiglio venti cause dal contenuto identico o sovrapponibile. Le spese sono state distratte in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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