Pianificazione demaniale marittima e qualificazione delle aree concesse (TAR Abruzzo n. 515 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La qualificazione di un’area oggetto di concessione demaniale marittima, ai fini della tipizzazione operata dal Piano Demaniale Marittimo Comunale, non può essere risolta sulla base del lessico atecnico utilizzato negli atti concessori succedutisi nel tempo, ma deve essere rimessa alla discrezionalità tecnico-amministrativa esercitata con gli atti generali di pianificazione. La tipologia dei “servizi spiaggia per strutture ricettive”, non contemplata dal Piano regionale sovraordinato, non è in contrasto con quest’ultimo se corrisponde sostanzialmente alla tipologia degli “stabilimenti balneari con impianti mobili”, atteso che il piano regionale individua criteri parametrici e non impone prescrizioni cogenti e dettagliate. La previsione generale ed astratta di un piano, che regoli l’eventuale riduzione del canone in caso di riduzione della consistenza della concessione senza disporre l’indennizzo da revoca ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, non lede in via diretta ed attuale la sfera del concessionario, sicché la relativa impugnazione è inammissibile per difetto di interesse, occorrendo attendere l’atto applicativo concreto.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria di un tratto di arenile in forza di licenza di subingresso del 2010, aveva ottenuto plurime proroghe della concessione, con scadenza fissata al 31 dicembre 2033. Il Comune adottava, nel 2021, la variante al Piano Demaniale Marittimo Comunale (PDMC), che qualificava la zona come “concessioni per ombreggio e servizi balneari”. La società presentava osservazioni, respinte o accolte solo parzialmente con deliberazione del 2022, e quindi impugnava l’atto, deducendo l’erronea tipizzazione dell’area e la mancata previsione dell’indennizzo da revoca. Con motivi aggiunti censurava la successiva deliberazione di approvazione definitiva della variante.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso il primo motivo, richiamando il proprio precedente in cui era già stata affrontata la qualificazione della medesima area. Ha affermato che la questione non può risolversi in base alla denominazione storicamente usata negli atti concessori, ma va valutata alla stregua della scelta pianificatoria, nella quale il Comune ha esercitato la propria discrezionalità tecnica. Una volta escluso che il sistema preveda una riserva obbligatoria in favore dei titolari di strutture ricettive, la qualificazione come “concessioni per ombreggio e servizi balneari” risulta coerente con l’univoca identità urbanistica della zona e con i criteri parametrici del piano regionale, che non impongono prescrizioni cogenti ai comuni.
Quanto al secondo motivo, concernente la mancata corresponsione dell’indennizzo previsto dall’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, il Collegio ne ha dichiarato l’inammissibilità. La previsione del PDMC che disciplina la sola riduzione del canone ha carattere generale ed astratto e, non traducendosi in un atto applicativo immediatamente lesivo, non radica l’interesse alla sua impugnazione: la società andrà semmai a dolersi del provvedimento che, in concreto, ridetermini la consistenza della concessione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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