Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse in materia di espropriazione per pubblico interesse (TAR Abruzzo n. 364 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio, resa con memoria depositata, determina la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm.. La sopravvenuta carenza di interesse costituisce una causa di improcedibilità che il giudice amministrativo può rilevare anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, ai sensi dell’art. 85, comma 9, cod. proc. amm.. In tale evenienza, le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in ragione della natura della pronuncia che non definisce il merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione regionale di asservimento e occupazione temporanea di propri terreni, connessa ai lavori di costruzione di un metanodotto, nonché il conseguente verbale di immissione nel possesso. Con successivi motivi aggiunti, la medesima parte aveva altresì gravato una determinazione dirigenziale del 2016, concernente una variante in corso d’opera del tracciato, conosciuta solo in via incidentale. La Regione e la società controinteressata si costituivano in giudizio per resistere alle domande avversarie.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preso atto della memoria con cui la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Tale dichiarazione, espressiva di una scelta processuale univoca, integra gli estremi della sopravvenuta carenza di interesse, condizione che rende improcedibile il ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm..
La pronuncia si fonda sul rilievo che la definizione del giudizio nel merito non è più richiesta, essendo venuto meno l’interesse strumentale della parte ricorrente all’annullamento degli atti impugnati. Il Collegio ha pertanto ritenuto che non sussistessero le condizioni per una decisione nel merito, dichiarando l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha disposto la compensazione tra le parti, in ragione della peculiarità della vicenda e della natura della pronuncia, che non definisce il merito della controversia ma si limita a rilevare il venire meno dell’interesse alla decisione.
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Nota della Redazione
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