Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente (TAR Abruzzo n. 302 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’azione da parte del ricorrente sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta l’improcedibilità dell’impugnazione. In tale evenienza, in omaggio al principio dispositivo, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Il Fatto
La ricorrente, docente priva del titolo di abilitazione all’insegnamento, era stata ammessa con riserva allo svolgimento delle prove del concorso per titoli ed esami di cui al decreto direttoriale n. 106 del 23 febbraio 2016, in esecuzione di un’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. Dopo aver superato le prove suppletive, era stata inserita con riserva in graduatoria e, in data 19 settembre 2019, aveva stipulato un contratto a tempo indeterminato recante una clausola risolutiva condizionata all’esito del contenzioso.
A seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5154 del 22 giugno 2022, che riformava la sentenza del TAR Lazio n. 9279/2019, l’Amministrazione scolastica aveva depennato la ricorrente dalla graduatoria e revocato il contratto. Contro il diniego di scioglimento della riserva e contro il successivo depennamento, la docente aveva proposto il ricorso introduttivo e ricorso per motivi aggiunti. Successivamente, la difesa della ricorrente aveva depositato una nota con cui dichiarava di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione resa dalla difesa di parte ricorrente nelle more del giudizio, confermata con successiva nota, è idonea a determinare la cessazione della materia del contendere sotto il profilo della perdita di interesse alla decisione.
Il Tribunale ha richiamato il principio generale del processo amministrativo della piena disponibilità dell’azione, esercitabile sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione. Nell’ambito di tale facoltà, la parte può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla definizione del giudizio, senza che il giudice possa interferire in tale valutazione.
In base all’orientamento giurisprudenziale citato, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse comporta l’improcedibilità dell’impugnazione: il giudice, in omaggio al principio dispositivo, non può decidere la controversia nel merito e deve limitarsi ad adottare la declaratoria di improcedibilità.
La peculiarità della vicenda e il comportamento delle parti hanno giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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