Rinuncia al ricorso e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Abruzzo n. 286 del 02.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo vige il principio dispositivo in senso ampio, in base al quale la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione. A fronte di tale dichiarazione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una licenza per l’esercizio di trattenimenti danzanti rilasciata dal Comune, aveva impugnato il decreto con cui il Questore ne aveva disposto la sospensione per quindici giorni ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., con efficacia immediata.
Nel corso del giudizio, il ricorrente depositava una dichiarazione con la quale rinunciava al gravame. La rinuncia, tuttavia, non presentava i requisiti formali previsti dall’art. 84 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, pur in assenza delle formalità richieste dal codice del processo amministrativo per la rinuncia, dalla dichiarazione versata in atti era comunque possibile dedurre argomenti di prova dai quali ricavare l’assenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
Richiamando il principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa, il Collegio ha affermato che, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più alcun interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire. Egli può solo adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.
La Corte ha precisato che, nel processo amministrativo, in assenza di repliche o diverse richieste della controparte, vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell’azione. Il giudice, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso.
A sostegno di tale impostazione, il Tribunale ha citato Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2024, n. 6918 e Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379.
Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese di lite tra le parti costituite, tenuto conto della definizione in rito della controversia.
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Nota della Redazione
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