Incombenti istruttori prima della decisione nel giudizio sulla misura disciplinare di corpo (TAR Abruzzo n. 281 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo il collegio, prima di pronunciarsi sul ricorso avverso una sanzione disciplinare di corpo, può disporre d’ufficio incombenti istruttori ai sensi dell’art. 63 cod. proc. amm., ordinando all’amministrazione resistente di depositare una dettagliata relazione sui fatti di causa e la pertinente documentazione. Tale potere istruttorio è esercitato quando il collegio ritenga necessario acquisire elementi conoscitivi ulteriori rispetto a quelli già in atti ai fini del decidere. La sentenza che dispone gli incombenti ha natura non definitiva e non statuisce sulle domande proposte, limitandosi a ordinare all’amministrazione di provvedere all’adempimento entro il termine indicato.
Il Fatto
Il ricorrente, maresciallo maggiore dell’Arma dei Carabinieri, ha impugnato davanti al TAR Abruzzo la determinazione del Comando Interregionale Carabinieri di rigetto del ricorso gerarchico proposto avverso la comunicazione di conclusione del procedimento disciplinare di corpo a suo carico, emessa dal Comando Legione Carabinieri. Con il ricorso, notificato ritualmente, il militare ha chiesto l’annullamento degli atti impugnati, deducendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, nonché la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, rilevato che la causa è stata introitata per la decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato, ha ritenuto necessario acquisire elementi istruttori prima di pronunciarsi nel merito. Il collegio ha infatti considerato che, ai fini del decidere, occorra una dettagliata relazione sui fatti di causa corredata dalla pertinente documentazione, non potendo fondare la decisione esclusivamente sugli atti prodotti dalle parti.
In applicazione del potere istruttorio, il TAR ha ordinato all’amministrazione resistente di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza la documentazione richiesta. La pronuncia, resa in forma non definitiva, non ha pertanto esaminato i motivi di illegittimità dedotti dal ricorrente né ha statuito sulla domanda risarcitoria, che restano riservati alla successiva decisione di merito.
La sentenza si caratterizza quindi come provvedimento ordinatorio, funzionale alla completezza del materiale istruttorio, e conferma il potere del giudice amministrativo di attivare i poteri di accertamento dei fatti ai sensi del codice del processo amministrativo.
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Nota della Redazione
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