Correzione del risultato elettorale e segni di riconoscimento nel giudizio elettorale (TAR Abruzzo n. 217 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio elettorale disciplinato dall’art. 130 c.p.a. non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi del thema decidendum né ricorsi incidentali che introducano nuovi vizi emersi solo a seguito dell’istruttoria disposta dal giudice, potendo al più ammettersi censure che costituiscano mera esplicitazione o svolgimento di quelle tempestivamente proposte. La cancellatura di un nome scritto per errore nello spazio riservato alla lista concorrente non integra di per sé segno di riconoscimento ex art. 64 d.P.R. n. 570/1960, qualora risulti l’evidente esito di un errore scusabile. Costituisce invece segno di riconoscimento del voto la preferenza espressa per un nominativo che non corrisponde ad alcun candidato ma che risulti presente nel corpo elettorale del seggio. In applicazione dell’art. 57 d.P.R. n. 570/1960 è valido il voto che, pur presentando anomalie formali, consenta di desumere l’effettiva volontà dell’elettore in base al principio del favor voti.
Il Fatto
Nelle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno 2024 nel Comune di Cermignano, la lista “Tradizione e Futuro” conseguiva 508 voti contro i 505 della lista “Insieme Possiamo”, con conseguente proclamazione a sindaco del candidato della prima lista. Alcuni candidati della lista soccombente impugnavano il risultato dinanzi al TAR, che accoglieva il ricorso e proclamava sindaco la candidata della lista “Insieme Possiamo”. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 9452/2025, annullava la decisione per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i consiglieri proclamati eletti, rimettendo le parti al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. Il giudizio veniva quindi riassunto ex art. 130 c.p.a., proponendosi i medesimi motivi di doglianza relativi a quattro schede contestate.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio riassunto, richiamando il principio per cui nel rito elettorale non sono ammessi motivi aggiunti ampliativi né ricorsi incidentali che introducano vizi ulteriori rispetto a quelli originariamente dedotti, anche se emersi a seguito della verificazione disposta dal giudice. Tale delimitazione risponde alla ratio di urgenza e celerità propria del giudizio elettorale, nel quale ogni fase è compressa nei tempi e nella forma dall’art. 130, comma 5, c.p.a., che ammette sole controdeduzioni entro quindici giorni dalla notificazione.
Nel merito, il primo motivo riguardava una scheda recante la croce sul simbolo della lista “Insieme Possiamo” e la preferenza “Silvio” con la medesima indicazione cancellata nello spazio della lista concorrente. Il TAR ha applicato l’art. 57 d.P.R. n. 570/1960 e il principio del favor voti, ritenendo la cancellatura l’evidente risultato di un errore scusabile dell’elettore, che aveva iniziato a scrivere il nome nello spazio sbagliato per poi correggersi: tale condotta non integra un segno di riconoscimento ex art. 64 d.P.R. n. 570/1960, da interpretarsi in senso oggettivo e valutarsi caso per caso. La scheda è stata quindi ritenuta valida.
Il secondo motivo concerneva una scheda annullata con croce sul simbolo della lista e sul nome della candidata sindaca, oltre alla preferenza per un candidato consigliere apposta sulla riga della lista avversaria senza croce su tale lista. Il Collegio ha escluso la contraddittorietà del voto: la mancata apposizione della croce sul contrassegno della lista concorrente rende l’espressione di voto univoca e riferibile alla lista votata, in conformità alle istruzioni ministeriali per gli uffici elettorali di sezione. La scheda è stata conseguentemente ritenuta valida.
Il terzo motivo riguardava due schede attribuite alla lista “Tradizione e Futuro” recanti le preferenze per i cognomi “Sacripante” e “Volpe”, non appartenenti ad alcun candidato ma risultati elettori del seggio. Il TAR ha ritenuto che la preferenza per un nominativo estraneo alle candidature non possa trovare ragionevole spiegazione in cause diverse dalla volontà di far identificare l’elettore, integrando un palese segno di riconoscimento e determinando la nullità del voto: la presenza di tali nominativi nel corpo elettorale rende il caso vicino all’ipotesi dell’elettore che riporti il proprio nome sulla scheda. Le due schede sono state dichiarate nulle, con sottrazione di due voti alla lista “Tradizione e Futuro”.
I ricorsi incidentali proposti dai consiglieri proclamati eletti e da altro controinteressato, concernenti schede ulteriori i cui asseriti vizi erano emersi solo dalla verificazione, sono stati dichiarati inammissibili per ampliamento del thema decidendum oltre il termine di decadenza; quello proposto dai consiglieri è stato comunque ritenuto infondato. All’esito, il TAR ha disposto la correzione del risultato elettorale con la proclamazione a sindaco della candidata della lista “Insieme Possiamo”, risultata avere 507 voti contro i 506 del controinteressato.
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Nota della Redazione
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