Sospensione cautelare negata: l’autorizzazione comunale non incide sui requisiti di impresa alimentare (TAR Abruzzo n. 91 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione comunale al funzionamento di un servizio educativo per la prima infanzia, rilasciata sulla base della verifica dei requisiti previsti dalla normativa regionale, opera su un piano distinto da quello relativo all’igiene degli alimenti. Il parere favorevole reso dal Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica (SIESP) concerne le caratteristiche igienico-sanitarie generali della struttura educativa e non supera le criticità specificamente afferenti all’attività di impresa alimentare, la cui valutazione è di competenza esclusiva del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN). Ne consegue che il provvedimento che dispone la sospensione della sola somministrazione dei pasti, e non dell’intera attività educativa, non appare lesivo dell’interesse dell’ente gestore.
Il Fatto
Una associazione ETS, gestrice di un asilo nido, impugnava davanti al TAR Abruzzo una serie di provvedimenti emessi dal Dipartimento di Prevenzione della ASL 01 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, e segnatamente una nota con cui il Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) affermava la permanenza di un provvedimento di sospensione dell’attività. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli atti nella parte in cui asseritamente disponevano la sospensione dell’intera attività dell’asilo e non della sola attività di manipolazione, preparazione e somministrazione di pasti con cottura.
La Motivazione della Corte
In sede di delibazione cautelare, il Tribunale ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris del ricorso, smentendo la premessa interpretativa della parte ricorrente. Il Giudice ha rilevato che la decisione del SIAN impugnata non ha disposto la sospensione dell’intera attività della struttura educativa, ma ha limitato il proprio effetto alla sola somministrazione dei pasti ai bambini, configurandosi pertanto una lesione circoscritta e non l’integrale paralisi del servizio.
Quanto alla asserita contraddizione con l’autorizzazione del 26 febbraio 2025 rilasciata dal Comune di L’Aquila, il Collegio ha chiarito che tale atto abilitativo riguarda il funzionamento del servizio educativo e si fonda sulla verifica dei requisiti previsti dalla normativa regionale in materia di strutture per la prima infanzia. Detta autorizzazione opera su un piano del tutto distinto e non interferente con quello relativo alla igiene degli alimenti, che costituisce l’oggetto del provvedimento dell’ASL impugnato.
Il Tribunale ha inoltre disatteso l’ulteriore argomento della ricorrente, basato sul parere favorevole dell’ASL del 25 febbraio 2025. Tale parere, rilasciato dal SIESP, non aveva minimamente superato le criticità evidenziate con la richiesta di integrazioni svolta dal SIAN con nota del 20 settembre 2024. Il parere del SIESP, infatti, riguardava le caratteristiche igienico-sanitarie generali della struttura educativa e non i requisiti specifici per l’attività di impresa alimentare, che rientrano nella competenza esclusiva del SIAN.
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Nota della Redazione
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