Proroga tecnica e divieto di rinegoziazione dei prezzi nel nuovo codice dei contratti (TAR Abruzzo n. 170 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proroga tecnica del contratto di appalto pubblico, ai sensi dell’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, è istituto di carattere eccezionale che costituisce punto di equilibrio tra il principio del risultato e i principi di concorrenza, ed è ammissibile soltanto in presenza di rigorosi presupposti: avvio di una nuova procedura di affidamento; ritardo nella conclusione di essa determinato da circostanze oggettive e non fronteggiabili con l’ordinaria diligenza; rischio di pericolo per persone, animali, cose, igiene pubblica ovvero di grave danno all’interesse pubblico; durata limitata al tempo strettamente necessario; mantenimento delle condizioni e dei prezzi previsti nel contratto originario. Il divieto di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, imposto dalla medesima disposizione, comporta l’infondatezza della pretesa dell’appaltatore uscente di ottenere un adeguamento dei prezzi parametrato a quelli posti a base della nuova gara o a quelli unilateralmente richiesti, fermo restando il rispetto delle clausole di revisione prezzi contenute nel contratto originario. L’accertata legittimità della proroga esclude la domanda risarcitoria per carenza dell’elemento costitutivo dell’illegittimità del provvedimento.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria dal 2015 del servizio di ristorazione ospedaliera e di mensa aziendale per conto della ASL, vedeva il proprio contratto ripetutamente prorogato nel corso degli anni. A seguito dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione della nuova gara centralizzata, la ASL disponeva con deliberazione del luglio 2025 un’ulteriore proroga dei servizi sino al 31 dicembre 2025, alle condizioni economiche derivanti dall’applicazione della clausola di adeguamento ISTAT prevista dal contratto originario.
La società, che aveva condizionato la prosecuzione del servizio oltre il 31 luglio 2025 al riconoscimento di un maggiore adeguamento prezzi, impugnava la deliberazione deducendo la carenza dei presupposti per la proroga tecnica e il mancato accoglimento dell’istanza di revisione prezzi, chiedendo il risarcimento dei danni. Dichiarata la cessazione dell’efficacia del provvedimento, la ricorrente limitava la propria domanda all’accertamento dell’illegittimità ai fini risarcitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, prescindendo dalle eccezioni preliminari per l’evidente infondatezza del ricorso, ha verificato la conformità della proroga al paradigma normativo dell’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, rilevando come la disposizione sancisca il divieto di prosecuzione del rapporto alle medesime condizioni solo in presenza di oggettivi e insuperabili ritardi nella procedura di affidamento e per il tempo strettamente necessario.
Il provvedimento impugnato è stato ritenuto legittimo in quanto adottato nelle more dell’esecuzione della sentenza di annullamento dell’aggiudicazione, che aveva imposto la riedizione della fase di valutazione delle offerte. Il Tribunale ha escluso che possa configurarsi un ritardo imputabile alla stazione appaltante, atteso che la gara era stata indetta prima della scadenza contrattuale e che i tempi erano stati dilatati da circostanze estranee alla sua sfera di governabilità.
Quanto alla censura relativa alla mancata revisione dei prezzi, la Corte ha richiamato il divieto di rinegoziazione delle condizioni contrattuali, osservando che l’istituto della proroga tecnica si impone all’appaltatore a prescindere dalla sua volontà e che la ASL aveva correttamente applicato la clausola di adeguamento ISTAT contenuta nel contratto originario. La pretesa di parametrare le condizioni economiche al prezzo a base della nuova gara o a quello unilateralmente richiesto è stata pertanto ritenuta contraria al divieto di rinnovo dei contratti pubblici.
L’accertata legittimità della proroga ha comportato il rigetto della domanda risarcitoria per il mancato assolvimento dell’onere probatorio sull’elemento dell’illegittimità. Il ricorso è stato integralmente respinto con condanna alle spese.
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Nota della Redazione
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