Porto d’armi: la revoca per trasporto di fucile carico è legittima (TAR Abruzzo n. 238/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il porto d’armi non costituisce un diritto ma un’eccezione al generale divieto, riconoscibile solo a fronte di completa sicurezza circa il buon uso dell’arma. Il relativo giudizio è connotato da ampia discrezionalità dell’Amministrazione, sindacabile solo per abnormità, illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti. Ai fini della revoca non occorre un abuso accertato dell’arma, essendo sufficiente che il soggetto non offra completo affidamento. L’archiviazione del procedimento penale non elide il fatto storico, che resta comunque valutabile dall’Amministrazione in chiave preventiva e non punitiva.
Il Fatto
Un cacciatore impugnava il decreto con cui la Questura di Chieti aveva revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata nel 2015. Il provvedimento traeva origine da un controllo effettuato nel dicembre 2017: il ricorrente era stato fermato in prossimità di un centro abitato, in orario notturno, alla guida della propria autovettura, all’interno della quale deteneva un fucile da caccia carico e pronto all’uso.
Il ricorrente deduceva violazione dell’art. 39 TULPS ed eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di proporzionalità. L’Amministrazione si costituiva contestando le doglianze. Successivamente, la Prefettura di Chieti aveva emesso un decreto di divieto di detenere armi, incompatibile con il mantenimento di qualsiasi autorizzazione di polizia.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rammentato che la disciplina del R.D. n. 773/1931 è diretta a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, prevenendo il danno derivante da un uso indebito delle armi. Il giudizio dell’Amministrazione è quindi ampio e sindacabile solo in casi estremi, poiché nel bilanciamento degli interessi prevale quello pubblico alla sicurezza e all’incolumità delle persone.
La condotta del ricorrente — trasportare un’arma carica in auto, di notte e vicino a un centro abitato — integra una palese violazione della disciplina sul trasporto delle armi e un utilizzo improprio della licenza di caccia. La giustificazione addotta, ovvero la rinuncia alla battuta venatoria per il maltempo, è stata ritenuta sintomatica di negligenza e ha rafforzato il giudizio di inaffidabilità.
La Corte ha escluso che l’archiviazione penale per oblazione potesse attenuare il disvalore della condotta: il fatto storico resta nella sua dimensione oggettiva ed è valutabile dall’Amministrazione indipendentemente dall’esito penale. La valutazione amministrativa ha finalità preventiva, non punitiva. Il provvedimento è stato infine ritenuto proporzionato, necessario e adeguato alla tutela della sicurezza pubblica.
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Nota della Redazione
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