Misura cautelare: assenza di pregiudizio grave e irreparabile (TAR Abruzzo n. 49 del 27.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato è respinta quando non risulti dimostrato il pregiudizio grave e irreparabile che l’esecuzione dell’atto potrebbe cagionare all’istante. La verifica del periculum in mora è condotta sulla base di quanto dedotto dalla parte ricorrente, senza che possa presumersi il danno in assenza di elementi concreti che ne comprovino l’attualità e la gravità. La valutazione circa la sussistenza del requisito cautelare è preliminare rispetto all’esame del fumus boni iuris e, ove negativa, conduce al rigetto dell’istanza con compensazione delle spese di fase.
Il Fatto
Un imprenditore agricolo aveva impugnato, con ricorso e successivi motivi aggiunti, una serie di provvedimenti adottati dalla Regione Abruzzo e dall’Agea nell’ambito della concessione di un finanziamento per investimenti nelle aziende agricole. Con i più recenti motivi aggiunti, la parte ricorrente aveva chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, di una nota regionale che aveva negato l’adattamento tecnico di un progetto, qualificandolo come variante sostanziale, nonché l’accertamento del diritto a vedere qualificata la propria richiesta quale adattamento tecnico direttamente consentito dalla lex specialis.
La vicenda trae origine dalla domanda di sostegno presentata dall’imprenditore e dalla successiva determinazione di concessione del finanziamento, in relazione alla quale erano insorte contestazioni riguardanti il punteggio attribuito per la localizzazione in aree svantaggiate e lo stralcio di alcuni interventi. Nel corso del giudizio erano intervenuti ulteriori provvedimenti, tra cui l’approvazione di una variante essenziale al progetto e la richiesta di restituzione dell’anticipazione da parte dell’Agea per carenza della garanzia fideiussoria.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale amministrativo ha esaminato la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente con i motivi aggiunti, rilevando in via preliminare l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile discendente all’interessato dall’atto gravato, in base a quanto dal medesimo dedotto. La valutazione del requisito del periculum in mora si è quindi risolta negativamente, non essendo stati allegati elementi sufficienti a dimostrare l’urgenza di una tutela anticipata.
Il Collegio ha pertanto respinto la domanda cautelare, senza procedere all’esame del merito della controversia, in quanto l’insussistenza del requisito del periculum assorbe ogni altra valutazione in sede incidentale. La pronuncia si fonda sull’applicazione degli artt. 55 e 57 c.p.a., che disciplinano i presupposti per la concessione della misura cautelare. In definitiva, il tribunale ha compensato le spese della fase cautelare tra le parti, disponendo l’esecuzione dell’ordinanza da parte dell’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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