Carenza del periculum in mora nelle gare per edilizia sociale (TAR Basilicata n. 67 del 27.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., richiede la prova di un periculum in mora connotato da estrema gravità ed urgenza, come prescritto dall’art. 119, comma 4, cod. proc. amm.. In presenza di un interesse pubblico preminente all’utile realizzazione della commessa, soprattutto quando questa sia funzionale alla realizzazione di opere di edilizia sociale finanziate con contributi regionali soggetti a stringenti termini di esecuzione a pena di revoca, la tutela cautelare deve essere negata, impregiudicato ogni profilo inerente al merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione della procedura negoziata, ex art. 50, comma 1, lett. d), D. Lgs. n. 36/2023, bandita dal Comune di Melfi per la realizzazione di trentasei alloggi di edilizia sociale, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 108 del medesimo decreto. La ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, della determinazione di aggiudicazione, della comunicazione ex art. 90, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023 e dei verbali di gara nella parte in cui non era stato escluso il costituendo R.T.I. risultato aggiudicatario.
Nel giudizio cautelare si sono costituiti sia il Comune di Melfi, sia l’aggiudicataria, mentre le altre due società controinteressate non si sono costituite. La ricorrente ha inoltre formulato domanda di declaratoria di inefficacia del contratto, con disponibilità al subentro, e, in subordine, domanda risarcitoria per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata ha preliminarmente affermato la propria giurisdizione e competenza, per poi valutare, ai fini della tutela cautelare, la sussistenza del requisito del periculum in mora, impregiudicata ogni valutazione sul fumus boni juris.
Il Collegio ha rilevato che, nel caso di specie, non consta la prova dell’esistenza di un periculum in mora caratterizzato da estrema gravità ed urgenza, secondo lo standard richiesto dall’art. 119, comma 4, cod. proc. amm., che disciplina le controversie in materia di contratti pubblici.
A sostegno di tale conclusione, il TAR ha valorizzato la preminenza dell’interesse pubblico all’utile realizzazione della commessa, specificamente funzionale alla realizzazione di opere di edilizia sociale. Tale interesse risulta rafforzato dalla circostanza che il progetto è finanziato dalla Regione, la quale ha imposto una stringente tempistica di esecuzione, la cui violazione comporterebbe la revoca del finanziamento.
In ragione del prevalente interesse pubblico alla celere esecuzione dei lavori, la domanda cautelare è stata pertanto respinta, con fissazione dell’udienza pubblica di merito e compensazione delle spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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