Inapplicabile il silenzio-assenso al parere del Ministero della Cultura in sede di VIA (TAR Basilicata n. 147 del 02.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della L. n. 241/1990 non si applica al parere del Ministero della Cultura nell’ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale, poiché la disciplina della VIA trova copertura nel diritto dell’Unione europea (Direttiva 2011/92/UE), il quale richiede l’adozione di provvedimenti espressi ai sensi dell’art. 17-bis, comma 4, L. n. 241/1990. La natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sulla compatibilità ambientale esclude che il mero decorso del termine di cui all’art. 25, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006 possa dar luogo a un atto tacito di assenso. In caso di posizioni contrastanti tra amministrazioni, il procedente non può ignorare l’avviso espresso tardivamente e deve attivare la procedura di cui all’art. 5, comma 2, lett. c-bis), della L. n. 400/1988.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore delle energie rinnovabili, presentava istanza per il rilascio della valutazione d’impatto ambientale relativa al progetto di un impianto eolico da realizzare in un comune lucano. Dichiarata la procedibilità dell’istanza, la Soprintendenza Speciale per il PNRR esprimeva un primo parere negativo; al fine di superarlo, la società introduceva varianti progettuali e l’Amministrazione procedente disponeva una nuova consultazione del pubblico. Su tale progetto variato la Soprintendenza rendeva un nuovo parere negativo in data 18/12/2025, ma il procedimento non veniva concluso entro i termini normativi e la società non otteneva il rimborso della metà degli oneri istruttori versati.
La Motivazione della Corte
Il TAR accoglie la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal Ministero della Cultura sull’istanza di VIA. Il progetto risulta riconducibile alla categoria di cui all’art. 8, comma 2-bis, del D.lgs. n. 152/2006, relativa ai progetti PNRR e finanziati a valere sul fondo complementare. L’Amministrazione non ha definito il procedimento nei termini previsti dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 152/2006, né ha deferito la decisione al Consiglio dei Ministri, come invece richiesto dall’ordinamento in caso di dissenso tra Amministrazioni.
Il Collegio condanna pertanto il Ministero dell’Ambiente a provvedere espressamente entro centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, nominando commissario ad acta il Prefetto di Roma con facoltà di delega per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
Viene, invece, respinta la domanda diretta alla declaratoria di inefficacia del parere negativo tardivamente reso dalla Soprintendenza Speciale per il PNRR, fondata sulla presunta formazione del silenzio-assenso del Ministero della Cultura ai sensi dell’art. 17-bis della L. n. 241/1990. La disposizione, al comma 4, prevede che non si applichi nei casi in cui disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedano l’adozione di provvedimenti espressi. La disciplina della VIA è coperta dalla Direttiva 2011/92/UE, che impone una motivata valutazione globale degli effetti sul patrimonio culturale e sul paesaggio e un provvedimento espresso di cui informare il pubblico.
Il maggioritario orientamento giurisprudenziale — cui il Tribunale aderisce — ha chiarito che la natura necessariamente espressa e pluristrutturata della decisione sulla compatibilità ambientale esclude l’atto tacito di assenso. Inoltre, l’art. 25, comma 2-quater, del D.lgs. n. 152/2006 contempla un’ipotesi di silenzio devolutivo a favore del titolare del potere sostitutivo che sarebbe priva di significato se valesse il silenzio-assenso orizzontale. Infine, la domanda di annullamento della nota con cui il Ministero ha negato il rimborso della metà degli oneri istruttori viene rimessa sul ruolo con rito ordinario, trattandosi di autonoma determinazione.
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Nota della Redazione
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