Diritto di superficie dei concessionari estinto per prescrizione ventennale (TAR Basilicata n. 7 del 15.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di estinzione del diritto di superficie contenuta in un atto notarile ricognitivo non costituisce esercizio di potere autoritativo, residuando dubbi sulla devoluzione della relativa cognizione al giudice amministrativo. Il diritto di fare la costruzione sul suolo altrui si estingue per prescrizione per non uso protratto per venti anni, ai sensi dell’art. 954 cod. civ., qualora il ius aedificandi risulti funzionalmente connesso ad un programma edilizio risalente nel tempo. Le censure avverso le determinazioni di approvazione del progetto, assoggettate a pubblicità legale, sono inammissibili per carenza di interesse e tardive nei confronti di soggetti non diretti destinatari.
Il Fatto
Alcuni ricorrenti, nella qualità di soci di cooperative edilizie concessionarie di aree comunali, hanno impugnato gli atti di approvazione del progetto di riqualificazione ed efficientamento energetico di impianti sportivi, unitamente all’atto unilaterale ricognitivo con cui il Comune ha dichiarato estinto il diritto di superficie sulle particelle originariamente concesse. Hanno altresì contestato gli atti di aggiudicazione dei lavori e di affidamento dei servizi tecnici, chiedendone la sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto, ad un sommario esame, che il ricorso fosse sprovvisto di fumus boni iuris. In primo luogo, ha evidenziato fondati dubbi sulla riconducibilità alla giurisdizione amministrativa della cognizione dell’atto notarile del 6 dicembre 2023, non configurandosi l’esercizio di un potere autoritativo nella dichiarazione di estinzione del diritto di superficie. Nel merito, ha giudicato condivisibile la tesi dell’intervenuta prescrizione del diritto per non uso ventennale, considerato il risalente completamento, negli anni Ottanta, del programma di edilizia residenziale cui lo ius aedificandi era funzionalmente connesso.
Le ulteriori censure relative all’approvazione del progetto e agli atti consequenziali sono state reputate inammissibili per carenza di interesse e tardive, in quanto gli atti risalenti erano stati assoggettati a regime di pubblicità legale e i ricorrenti non risultavano diretti destinatari.
Il Collegio ha infine rilevato l’assenza di un pregiudizio grave ed irreparabile, evidenziando, in ottica comparativa, la preminenza dell’interesse pubblico alla prosecuzione dell’iter, anche in ragione dei termini per la fruizione del finanziamento pubblico. La domanda cautelare è stata respinta, con condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore del Comune.
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Nota della Redazione
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