Carta docente e giudicato: il TAR ordina il pagamento e nomina il commissario ad acta (TAR Basilicata n. 561 del 12.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta carenza di interesse non può essere dichiarata se l’Amministrazione comunica al ricorrente la possibilità di ottenere il pagamento tramite una procedura telematica solo successivamente alla proposizione del ricorso. La messa a disposizione di un mezzo di pagamento alternativo non equivale all’esecuzione del giudicato e non priva il creditore dell’interesse ad ottenere una pronuncia che accerti l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza. In caso di inottemperanza, il giudice può nominare sin d’ora il commissario ad acta, ponendo il relativo compenso a carico dell’Amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato, dopo aver ottenuto dalla Sezione Lavoro del Tribunale di Potenza una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di € 2.000,00 per la Carta Elettronica del docente relativa a quattro anni scolastici, notificava il titolo esecutivo all’Amministrazione. Trascorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza.
L’Amministrazione scolastica si costituiva chiedendo che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, evidenziando di aver attivato una piattaforma digitale che consentiva ai docenti destinatari di sentenze passate in giudicato di richiedere la liquidazione delle somme dovute. A sostegno della propria eccezione, l’Amministrazione produceva una pec con la quale l’Ufficio Ambito territoriale aveva comunicato alla ricorrente la possibilità di fruire di tale strumento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso, rilevando come il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo fosse ampiamente decorso. Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso, osservando che l’Amministrazione aveva riconosciuto di non aver corrisposto alla docente la somma indicata nella sentenza azionata.
Quanto all’eccezione di improcedibilità, il giudice amministrativo l’ha respinta sulla base di una considerazione di ordine temporale: la comunicazione dell’attivazione della piattaforma digitale era infatti intervenuta dopo la proposizione del ricorso. La mera segnalazione di una modalità alternativa di pagamento, intervenuta successivamente all’instaurazione del giudizio, non integra una forma di esecuzione del giudicato idonea a far venire meno l’interesse della ricorrente alla decisione.
Il TAR ha quindi condannato il Ministero al pagamento della sorte capitale di € 2.000,00, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria, assegnando all’Amministrazione un termine di 60 giorni per provvedere. Per il caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma o di un funzionario delegato, determinando il compenso in € 500,00 a carico dell’Amministrazione. Le spese di lite, liquidate in € 1.000,00, sono state poste a carico del Ministero soccombente.
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Nota della Redazione
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