Daspo urbano, è sufficiente la notizia di reato per la misura di prevenzione (TAR Calabria n. 1635 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento, c.d. daspo urbano, di cui all’art. 13-bis del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria o penale. Per la sua adozione è pertanto sufficiente che il destinatario sia stato denunciato, negli ultimi tre anni, per uno dei reati ivi indicati, quale la rissa, non occorrendo una condanna penale, né un arresto o un fermo. Il giudizio di pericolosità che sorregge la misura può essere fondato sulla notizia di reato, valutata secondo il criterio del “più probabile che non” e non secondo il canone probatorio “al di là di ogni ragionevole dubbio”. Il provvedimento non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990, ove sussistano motivate ragioni di urgenza connesse alla natura preventiva della misura.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore gli aveva imposto, per la durata di due anni, il divieto di accesso ai pubblici esercizi e ai locali di pubblico trattenimento situati in una determinata area, ai sensi dell’art. 13-bis del d.l. n. 14/2017. Il provvedimento era stato adottato all’esito di un episodio di rissa verificatosi in un locale della “movida estiva”, per il quale il ricorrente era stato deferito all’autorità giudiziaria unitamente ad altri soggetti.
Con cinque motivi di ricorso, il ricorrente deduceva la violazione delle norme sul procedimento, l’insussistenza dei presupposti per l’adozione della misura, la violazione del principio di proporzionalità e il travisamento dei fatti, sostenendo di non aver riportato condanne e di non essere stato mai arrestato o fermato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha ritenuto il ricorso infondato. Quanto al primo motivo, ha chiarito che, per la natura preventiva della misura, finalizzata a evitare ulteriori turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica, non è richiesta la comunicazione di avvio del procedimento, purché il Questore dia conto delle ragioni di urgenza che giustificano la deroga all’art. 7 della legge n. 241/1990.
In relazione al secondo motivo, il Collegio ha precisato che il presupposto legittimante il daspo urbano è la denuncia, non la condanna. La circostanza che il ricorrente fosse stato denunciato per la rissa, come risultante dalla notizia di reato, integra esattamente il presupposto normativo richiesto dall’art. 13-bis citato. La misura, infatti, può essere adottata nei confronti delle persone denunciate per reati commessi in occasione di gravi disordini in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza.
Quanto alla durata biennale, pari al massimo edittale, il Tribunale l’ha ritenuta proporzionata in considerazione della gravità dell’episodio e della natura violenta della condotta. Con riferimento al travisamento dei fatti, ha osservato che la notizia di reato costituisce elemento sufficiente a fondare il giudizio di pericolosità, non applicandosi il canone probatorio della condanna penale ma il diverso e meno rigoroso criterio del “più probabile che non”.
Infine, in ordine all’individuazione delle aree interdetta, il Collegio ha escluso la violazione del principio di proporzionalità, rilevando che le zone indicate sono tutte comprese nella medesima frazione e risultano connesse all’area in cui è avvenuta la rissa, essendo interessate dalla movida estiva. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese.
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Nota della Redazione
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