Diniego di rinnovo del porto d’armi e valutazione autonoma dei precedenti penali (TAR Calabria n. 1597 del 18.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, il diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia non richiede un oggettivo ed accertato abuso delle armi, essendo sufficiente il motivato accertamento che il soggetto non dia affidamento di non abusarne. L’Amministrazione gode di un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, sicché il diniego non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego di autorizzazione. La diversa evoluzione dei procedimenti penali, ivi inclusa l’assoluzione o la declaratoria di improcedibilità per prescrizione, non incide sul potere autonomo dell’Amministrazione di qualificare come gravi i fatti esaminati e incidenti sull’affidabilità del soggetto nell’uso delle armi.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui la Questura aveva rifiutato il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, fondando il diniego su due episodi: una denuncia per tentato danneggiamento risalente al 2011 e una condanna per diffamazione del 2022.
Il ricorrente deduceva, con quattro motivi di ricorso, la risalenza dei fatti e la necessità di una loro diversa valutazione, avendo ottenuto l’assoluzione per il primo episodio e la declaratoria di improcedibilità per prescrizione in appello con riguardo al secondo. Sosteneva altresì la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione, avendo ottenuto il rinnovo della licenza nel 2018, e la carenza di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha disatteso le censure, richiamando il quadro normativo di riferimento. L’art. 11 R.D. n. 773/1931 e l’art. 43 R.D. n. 773/1931 delineano un sistema in cui, oltre alle ipotesi di diniego obbligatorio, la licenza può essere ricusata a chi non può provare la propria buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il Collegio ha ritenuto che il compendio indiziario a carico del ricorrente fosse idoneo a dimostrare la correttezza del giudizio di inaffidabilità formulato dall’Amministrazione. Quanto alle modalità esecutive del fatto del 2011, queste sono state valutate come gravi. In relazione alla condanna per diffamazione, la Corte d’Appello, pur dichiarando l’improcedibilità per intervenuta prescrizione, aveva confermato che il ricorrente era uno degli autori degli scritti minacciosi e diffamatori pubblicati su una bacheca virtuale.
Il Tribunale ha precisato che la diversa evoluzione dei procedimenti penali non incide sul potere autonomo dell’Amministrazione di qualificare come gravi i fatti esaminati, potendo il giudizio di inaffidabilità fondarsi anche su episodi non sfociati in una condanna definitiva.
Quanto alla dedotta contraddittorietà con il precedente rinnovo del 2018, il Collegio ha richiamato il principio per cui il diniego di rinnovo non contraddice un precedente provvedimento di rilascio, avendo l’autorità di polizia un’ampia potestà di riesame delle determinazioni già adottate, come già affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 28 novembre 2024, n. 1677 e da T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 22 giugno 2026, n. 1212.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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