Revoca patente per misure di prevenzione: potere discrezionale del Prefetto (TAR Calabria n. 1573 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui disponeva che il prefetto “provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione, il potere del Prefetto ha natura discrezionale. In base all’art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285/1992, la sottoposizione alle misure di prevenzione previste dalla legge n. 1423/1956 e dalla legge n. 575/1965 costituisce condizione soggettiva ostativa al rilascio del titolo di guida che, se sopravvenuta, legittima la revoca. La corretta notificazione del provvedimento di revoca non integra una condizione di validità del medesimo, ma la sua eventuale omissione o irregolarità può al più determinare una rimessione in termini per l’impugnazione. Inoltre, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l’illegittimità del provvedimento qualora il ricorrente non adduca specifici elementi conoscitivi o istruttori che avrebbe potuto offrire in caso di partecipazione al procedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto con cui il Prefetto di Crotone aveva disposto la revoca del titolo abilitativo alla guida ai sensi dell’art. 120 d.lgs. n. 285/1992, in quanto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di due anni. Il ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento per assenza dei presupposti, violazione del principio di leale collaborazione e buona fede e delle garanzie procedimentali, nonché per irregolarità della notifica, avvenuta presso la casa circondariale ove era ristretto, e per non essere stato posto in grado di partecipare al procedimento, non avendo ricevuto la comunicazione di avvio presso il domicilio ove dimorava.
La Motivazione della Corte
Il TAR Calabria ha disatteso il primo motivo di ricorso relativo all’omessa attivazione del contraddittorio procedimentale, rilevando che il ricorrente non aveva addotto specifici e utili elementi conoscitivi o istruttori che avrebbe potuto offrire ove avesse partecipato al procedimento, richiamando sul punto Consiglio di Stato, Sez. V, 15 aprile 2025, n. 3232. Quanto alle dedotte difformità sulla notificazione del provvedimento, il Collegio ha precisato che queste non implicano l’invalidità del decreto ma possono al più determinare una rimessione in termini, nella specie non necessaria perché il ricorso era stato tempestivamente proposto a seguito dell’acquisita conoscenza del provvedimento.
Con riferimento al merito, il Tribunale ha ricostruito il quadro normativo di cui all’art. 120, commi 1 e 2, d.lgs. n. 285/1992, osservando che la norma, a fronte del potenziale utilizzo della patente di guida per agevolare o commettere reati ovvero in condizioni che mettano in pericolo la sicurezza e l’incolumità delle persone, seleziona diverse ipotesi in presenza delle quali viene meno l’affidabilità morale di chi aspira a conseguire o mantenere il titolo.
Il TAR ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 99/2020, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, d.lgs. n. 285/1992 nella parte in cui disponeva che il prefetto “provvede” invece che “può provvedere” alla revoca della patente nei confronti dei soggetti sottoposti a misure di prevenzione. All’esito di tale pronuncia, la revoca costituisce espressione di una valutazione discrezionale del Prefetto, come già affermato da T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, 29 dicembre 2025, n. 2206.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato dava conto che il ricorrente era stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale per due anni e, all’esito di ulteriore attività istruttoria e delle risultanze del casellario giudiziale, il Prefetto aveva ritenuto, con un esercizio coerente e ragionevole del potere discrezionale, che il ricorrente fosse privo dei requisiti morali per il mantenimento del titolo di guida. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con compensazione delle spese di lite in assenza di memorie difensive dell’amministrazione resistente.
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Nota della Redazione
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