La concessione di spazi nei locali scolastici spetta all’istituto, non all’ente locale (TAR Calabria n. 1486 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’autonomia organizzativa degli istituti scolastici, riconosciuta dall’art. 21 della legge n. 59/1997 e attuata dal D.P.R. n. 275/1999, comprende la gestione e l’utilizzo degli edifici scolastici, pur rimanendo la proprietà in capo all’ente locale. Ne consegue che rientra nella disponibilità esclusiva dell’istituto scolastico la scelta di concedere a terzi l’uso temporaneo dei locali per l’espletamento di servizi di ristoro, ai sensi dell’art. 38 del d.m. n. 129/2018, e tale potere non può essere attribuito all’ente provinciale da una fonte regolamentare. È illegittimo il regolamento provinciale che attribuisca all’ente locale il potere di avviare unilateralmente la procedura di concessione degli spazi, prescindendo da ogni consultazione o concertazione con l’istituto scolastico, per violazione di legge ed eccesso di potere. L’annullamento dell’atto regolamentare e della conseguente delibera di affidamento comporta l’invalidità derivata del successivo provvedimento concessorio.
Il Fatto
Il Ministero dell’Istruzione e un istituto scolastico hanno impugnato la delibera con cui il Consiglio provinciale ha modificato il regolamento per la concessione di spazi destinati a punti di ristoro e distributori automatici negli edifici scolastici. La modifica regolamentare ha invertito l’iniziativa: mentre la disciplina previgente subordinava l’avvio della procedura alla richiesta del dirigente scolastico, la nuova norma attribuisce alla Provincia il potere di comunicare all’istituto la volontà di dotarlo di un punto di ristoro e di avviare direttamente la concessione. Con motivi aggiunti è stata impugnata anche la determinazione con cui la Provincia ha affidato direttamente alla società controinteressata la gestione del servizio di ristoro presso uno degli istituti ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Provincia per la mancata impugnazione del regolamento originario, rilevando che il gravame trae origine proprio dalla modifica di quel regolamento operata dall’atto contestato. Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondata la censura principale, affermando che le nuove disposizioni non rintracciano alcun fondamento normativo e si pongono in contrasto con l’autonomia degli istituti scolastici.
La Corte ha richiamato il principio dell’autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche, desumibile dall’art. 21 della legge n. 59/1997 e dal D.P.R. n. 275/1999, che la riconduce nell’alveo delle competenze escluse dall’art. 15. In tale ambito deve farsi rientrare anche la gestione e l’utilizzo degli edifici e degli spazi in cui ha sede la scuola, sebbene la proprietà resti dell’ente locale.
In coerenza con tale quadro, l’art. 38 del d.m. n. 129/2018 attribuisce alle istituzioni scolastiche il potere di concedere a terzi l’utilizzazione temporanea dei locali, a condizione che ciò sia compatibile con le finalità educative e formative. Il TAR ha quindi concluso che la previsione di punti di ristoro o distributori automatici non può che essere rimessa alla scelta dell’istituto, chiamato a valutarne la rispondenza all’utilità della propria utenza.
La disposizione regolamentare impugnata, attribuendo alla Provincia il potere di deliberare la concessione di spazi prescindendo da ogni previa consultazione con l’istituto, è stata dichiarata illegittima per violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto adottata in completa discontinuità con la disciplina previgente e senza alcun presupposto di fatto giustificativo. L’accoglimento del ricorso principale ha comportato l’automatico travolgimento, per invalidità derivata, del provvedimento concessorio impugnato con motivi aggiunti. Quanto alla richiesta di inefficacia del contratto, il Collegio l’ha respinta, essendo il rapporto contrattuale di durata biennale ormai scaduto alla data della decisione.
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Nota della Redazione
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