Accesso agli atti e diniego meramente confermativo non autonomamente impugnabile (TAR Campania n. 1422 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di trenta giorni per l’impugnazione del diniego di accesso agli atti, ex art. 25, commi 4 e 5, legge n. 241/1990, ha natura decadenziale. Ne consegue che la mancata tempestiva impugnazione del diniego non consente la reiterazione dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, laddove a quest’ultimo possa riconoscersi carattere meramente confermativo del primo. Il cittadino può reiterare l’istanza e pretendere un nuovo riscontro solo in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell’originaria istanza, ovvero a fronte di una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante e della posizione legittimante all’accesso. In mancanza di tali elementi di novità, la successiva determinazione negativa non è autonomamente impugnabile.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego di accesso agli atti del 17 novembre 2025, con cui il Comune aveva riscontrato negativamente una diffida ad adempiere del 12 novembre 2025, che sollecitava il riscontro dell’istanza di accesso alla copia dell’avviso di ricevimento di una raccomandata A/R relativa ad un avviso di accertamento TARI. L’istanza del 28 aprile 2025 era pedissequamente riproduttiva di quella del 16 giugno 2022, già riscontrata negativamente dall’amministrazione, con provvedimenti divenuti inoppugnabili per mancata impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamando l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 7 del 2006, ha rilevato che il termine per l’esercizio dell’azione giudiziaria avverso il diniego di accesso, di cui all’art. 25, commi 4 e 5, legge n. 241/1990, è posto a pena di decadenza. La mancata impugnazione del primo diniego preclude la possibilità di reiterare l’istanza e di gravare il successivo diniego, qualora questo abbia carattere meramente confermativo del primo.
La Corte ha precisato che la reiterazione dell’istanza è legittima solo in presenza di elementi di novità, quali fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati in origine, o una diversa prospettazione dell’interesse giuridicamente rilevante. In tali casi, il diniego originario, ancorché non impugnato, non spiegherebbe alcun rilievo nella successiva vicenda.
Nel caso di specie, l’istanza reiterata era identica a quella già riscontrata negativamente, senza che il ricorrente avesse allegato nuovi fatti o prospettato una nuova situazione soggettiva legittimante. Il diniego impugnato, pertanto, era da considerarsi meramente confermativo del precedente, in quanto tale non autonomamente impugnabile. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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