Ottemperanza per la Carta del docente: onere della prova dell’adempimento a carico dell’Amministrazione (TAR Campania n. 1397 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il ricorso è ricevibile se proposto entro il termine di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a., ed è ammissibile quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Grava sull’Amministrazione intimata, costituitasi solo formalmente, l’onere della prova dell’avvenuto adempimento del giudicato; in mancanza, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’obbligo di conformarsi e nomina sin d’ora un commissario ad acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione in caso di ulteriore inottemperanza. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando ragioni connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ammontare del debito pubblico integrino le altre ragioni ostative individuate dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, ha adito il T.A.R. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Avellino – Sezione Lavoro, che aveva dichiarato il suo diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per le annualità dal 2020/2021 al 2023/2024, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’assegnazione del relativo buono elettronico.
La sentenza, notificata all’Amministrazione il 28.10.2025, era passata in giudicato. Ritenendo che il titolo non avesse ricevuto esecuzione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, chiedendo l’adozione delle misure necessarie e la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione si è costituita con memoria di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la ricevibilità e l’ammissibilità del ricorso. Quanto alla ricevibilità, il deposito è avvenuto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notifica all’Amministrazione, come richiesto dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Quanto all’ammissibilità, il Collegio ha accertato il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, che preclude al creditore di procedere prima di tale scadenza.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. L’Amministrazione, nonostante la regolare notifica e il passaggio in giudicato della decisione, non ha dimostrato l’avvenuto pagamento. Rilevante, sul punto, la costituzione in giudizio “solo formalmente”, che non ha consentito di superare l’onere probatorio gravante sulla parte pubblica in ordine all’esecuzione del titolo.
Conseguentemente, il T.A.R. ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Dirigente della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero, con facoltà di delega, assegnando allo stesso il termine di sessanta giorni per provvedere al pagamento della somma dovuta.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento della penalità di mora (c.d. astreinte), il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, che ha precisato come l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. imponga al giudice di valutare la sussistenza di ragioni ostative all’irrogazione. Il T.A.R. ha ritenuto che la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico giustifichino, in concreto, la mancata condanna. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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