Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse e piena disponibilità dell’azione prima della decisione (TAR Emilia-Romagna n. 1438 del 10.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di non avere interesse alla definizione del giudizio, resa dalla parte ricorrente sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, comporta la doverosa pronuncia di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, essendo tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa. La piena disponibilità dell’azione sussiste fino alla trattenuta in decisione della causa e la declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento del merito della controversia.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di concessioni demaniali marittime nel Comune di Riccione, aveva impugnato le delibere di Giunta comunale con cui erano state adottate linee di indirizzo in materia di esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo, alla luce della legge n. 118/2022 e delle successive modifiche apportate dal decreto-legge n. 131/2024. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la società aveva chiesto, in via principale, l’accertamento della qualificazione del rapporto concessorio come rapporto pluriennale di durata indefinita e la condanna dell’amministrazione al rilascio di titoli concessori con rinnovo senza soluzione di continuità, previa rimessione alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale.
Si erano costituite per resistere il Comune di Riccione, l’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. In data 29 aprile 2026 la società ricorrente aveva depositato memoria con cui dichiarava di non avere più interesse al ricorso, chiedendo la compensazione delle spese di lite. La causa era stata trattenuta in decisione all’udienza straordinaria del 16 giugno 2026.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca la presa d’atto doverosa e obbligata da parte del giudice, il quale non dispone del potere di procedere d’ufficio né di quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.
In applicazione di tali principi, la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse è stata pronunciata ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., senza alcun esame nel merito delle questioni relative alle concessioni demaniali marittime. La pronuncia assume carattere satisfattivo rispetto alla manifestazione di volontà della parte, che ha ritenuto venuta meno la ragione di contendere.
Quanto alle spese di giudizio, il Collegio ne ha disposto la compensazione integrale tra tutte le parti costituite, valorizzando l’adesione manifestata dal Comune resistente alla richiesta di definizione in rito e la natura processuale della pronuncia adottata, che prescinde dall’esito delle questioni sostanziali dedotte nel giudizio.
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Nota della Redazione
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