Cessazione della materia del contendere per revoca del rimpatrio a seguito di riesame cautelare (TAR Lazio n. 899 del 21.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora l’amministrazione, in adempimento dell’obbligo di riesame imposto con ordinanza cautelare, adotti un provvedimento di revoca del provvedimento impugnato, il ricorso avverso quest’ultimo deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., su richiesta della stessa parte ricorrente. La revoca del provvedimento satisfattivo dell’interesse azionato determina l’eliminazione della res controversa, rendendo definitivamente cessato il rapporto processuale. La declaratoria di cessazione della materia del contendere non richiede l’accertamento della fondatezza del ricorso, essendo sufficiente la sopravvenuta eliminazione degli effetti lesivi. In tali evenienze ricorrono giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui la Questura di Frosinone aveva disposto il rimpatrio nel comune di residenza e l’allontanamento dal comune di Frosinone con divieto di rientro per anni tre, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.
Con ordinanza cautelare il Tribunale amministrativo accoglieva l’istanza di sospensione, imponendo all’amministrazione l’obbligo di riesame della vicenda. Nelle more del giudizio di merito, la Questura di Frosinone, in adempimento di detto obbligo, adottava un nuovo provvedimento con il quale revocava il gravato provvedimento di rimpatrio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la Questura di Frosinone, in data 4 agosto 2025, aveva revocato il provvedimento di rimpatrio impugnato, dando così esecuzione all’obbligo di riesame discendente dall’ordinanza cautelare favorevole alla ricorrente.
Considerato che la stessa parte ricorrente, con memoria del 26 gennaio 2026, aveva dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, il Tribunale ha ritenuto di poter definire il giudizio ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.. Tale disposizione consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravvenga una situazione tale da eliminare ogni ragione di controversia, rendendo inutile qualsiasi ulteriore decisione nel merito.
Nel caso di specie, la revoca del provvedimento impugnato — intervenuta dopo l’ordinanza cautelare che aveva imposto il riesame — ha integrato una piena satisfazione dell’interesse sostanziale della ricorrente, con conseguente definitiva eliminazione della res controversa. La dichiarazione di cessazione della materia del contendere è stata pertanto adottata, come richiesto dalla stessa parte ricorrente, senza necessità di esaminare il merito delle censure dedotte avverso il provvedimento originario.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giustificati motivi per compensarle tra le parti, valorizzando la circostanza che la definizione favorevole della vicenda per la ricorrente è conseguita alla revoca da parte dell’amministrazione del provvedimento gravato, intervenuta in executivis dell’ordinanza cautelare, senza un accertamento giurisdizionale nel merito delle doglianze.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.