L’ottemperanza per il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute del personale scolastico (TAR Lombardia n. 4134 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertato l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di pagamento di somme di denaro derivante da una sentenza passata in giudicato, ordina l’esecuzione del titolo e, per il caso di perdurante inerzia, nomina un Commissario ad acta. Tale rimedio è esperibile anche per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario in materia di lavoro che condannano il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute dal personale docente, stante il disposto dell’art. 114 cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva per ferie e festività soppresse non godute per l’anno scolastico 2014/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.154,00 oltre interessi. Nonostante la notifica del titolo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un Commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che la pretesa della ricorrente risultava adeguatamente documentata e che l’Amministrazione, costituitasi formalmente, non aveva contestato il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato. L’accertamento dell’inottemperanza è stato pertanto basato sulla mancata prova dell’esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione.
Il Collegio ha quindi condannato l’Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza ottemperanza. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o dirigente da questi delegato, con il compito di provvedere agli adempimenti sostitutivi necessari per l’assolvimento del mandato entro i sessanta giorni successivi. Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non è prevista la liquidazione di alcun compenso.
La decisione si pone in linea con la consolidata giurisprudenza in materia di giudizio di ottemperanza, che costituisce lo strumento processuale per garantire l’effettiva esecuzione delle sentenze passate in giudicato nei confronti della pubblica amministrazione, anche quando il diritto accertato abbia natura patrimoniale e trovi origine in un rapporto di lavoro alle dipendenze della stessa.
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Nota della Redazione
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