Sospensione impropria per pregiudizialità costituzionale: termine per memorie e possibile intervento davanti alla Corte (TAR Lombardia n. 4042/2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione impropria del giudizio ai sensi dell’art. 295 c.p.c., in presenza di una questione di legittimità costituzionale già rimessa alla Corte costituzionale in un giudizio concernente una questione di diritto analoga, va adottata previo contraddittorio tra le parti. Il giudice amministrativo deve assegnare un termine per consentire alle parti di interloquire sulla prospettata sospensione, anche al fine di valutare la possibilità di intervenire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale, alla luce delle modifiche alle Norme Integrative di cui alla delibera della Corte costituzionale del 12 marzo 2026, che ammettono l’intervento anche di soggetti parti in un diverso giudizio ma portatori di interessi analoghi o connessi alla questione di legittimità costituzionale sollevata.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il verbale relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato per la sessione 2024, nella parte in cui veniva espressa una valutazione insufficiente per il suo elaborato, e la conseguente non ammissione alle prove orali.
Il Tribunale amministrativo, tuttavia, non entrava nel merito della domanda. Rilevava, infatti, che in un altro giudizio pendente davanti al medesimo Tribunale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6-quater, del D.L. n. 215/2023 e dell’art. 1 della L. n. 18/2024, nella parte in cui differiscono l’entrata in vigore delle nuove regole sull’esame di abilitazione anche per la sessione 2024.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale osserva che la questione dedotta nel presente giudizio è analoga a quella oggetto del giudizio pregiudiziale, nel quale l’ordinanza di rimessione ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost., disponendo la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
Richiamando i principi espressi dal Consiglio di Stato, 22 marzo 2024, n. 4, il Tribunale ricorda che la sospensione impropria in senso lato va adottata previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., e solo se le parti, o almeno una di esse, non chiedano di poter interloquire davanti alla Corte costituzionale.
Alla luce di tali principi, il Tribunale ritiene di dover concedere alle parti un termine per contraddire circa la prospettata sospensione impropria del giudizio. Tale facoltà assume particolare rilievo considerando le modifiche alle Norme Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale di cui alla delibera del 12 marzo 2026, che ora ammettono l’intervento nel giudizio incidentale anche a soggetti che siano parti in un diverso giudizio ma portatori di interessi analoghi o connessi alla questione di legittimità costituzionale sollevata.
Il Tribunale assegna quindi alle parti un termine di venti giorni dalla comunicazione in via amministrativa per presentare memorie sui profili indicati, riservando la decisione alla scadenza del termine.
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Nota della Redazione
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