Revoca del nulla osta per conversione: sospensione condizionata a incombente istruttorio (TAR Lombardia n. 912 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di immigrazione, la domanda cautelare di sospensione di un provvedimento di revoca di un nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno non può essere decisa senza che sia chiaro lo stato di un procedimento amministrativo parallelo e potenzialmente incompatibile, quale una diversa istanza di conversione presentata dal medesimo istante. In tale evenienza, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell’Amministrazione, assegnando un termine per una relazione sullo stato del procedimento, e contestualmente sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato in via provvisoria, in attesa della decisione definitiva sulla misura cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, vedeva rilasciato in suo favore un nulla osta alla conversione di tale titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Successivamente, lo Sportello Unico per l’Immigrazione adottava un provvedimento di revoca del nulla osta, avverso il quale il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la sospensione cautelare dell’efficacia dell’atto impugnato. L’Amministrazione si costituiva in giudizio per resistere alla domanda incidentale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la domanda cautelare, rilevava dalla documentazione versata in atti dall’Amministrazione – e in particolare da una relazione della Prefettura – che il ricorrente aveva presentato, nel medesimo periodo, un’ulteriore domanda di conversione del permesso di soggiorno presso un’altra Prefettura.
Il TAR ha ritenuto tale circostanza dirimente ai fini della decisione, poiché l’esistenza di un procedimento parallelo potrebbe rendere inopportuna o superflua la revoca del nulla osta già rilasciato, o comunque influire sulla valutazione del danno grave e irreparabile lamentato. La mancata conoscenza dello stato di questo secondo procedimento ha consigliato al giudice di non decidere immediatamente sulla misura cautelare.
Di conseguenza, il Tribunale ha disposto un incombente istruttorio, assegnando all’Amministrazione un termine di sessanta giorni per depositare una relazione sullo stato del procedimento di conversione pendente. All’esito di tale adempimento, la fase cautelare è stata rinviata a una successiva camera di consiglio.
In via cautelare e provvisoria, in attesa degli esiti istruttori, il TAR ha comunque ritenuto di sospendere l’esecuzione del provvedimento impugnato, bilanciando l’interesse pubblico alla verifica dei presupposti con l’interesse del ricorrente a non subire, nelle more, le conseguenze pregiudizievoli della revoca.
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Nota della Redazione
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