Ricorso dinanzi alle autorità indipendenti: decadenza per il deposito oltre il termine dimidiato di quindici giorni (TAR Lombardia n. 3901 del 23.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, il termine perentorio di trenta giorni previsto per il deposito del ricorso dall’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm.; il termine decorre dal perfezionamento della notificazione anche per il destinatario. La mancata osservanza del termine dimidiato determina l’irricevibilità del ricorso per intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm. Non è configurabile la rimessione in termini per errore scusabile quando il disposto normativo sia univoco e non ricorrano elementi fattuali idonei a giustificare una concreta incertezza applicativa.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato dinanzi al TAR Lombardia la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) del 5 maggio 2026, n. 151/2026/S/EEL, con cui le erano state irrogate sanzioni amministrative pecuniarie per complessivi euro 50.000,00 per violazioni in materia di fuel mix disclosure. Le violazioni contestate riguardavano l’erronea indicazione della composizione del mix energetico nel materiale precontrattuale e in bolletta.
L’Autorità, costituendosi in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 15 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato in via pregiudiziale l’eccezione di irricevibilità, ritenendola fondata. Ha rammentato che, ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm., nei giudizi aventi ad oggetto i provvedimenti delle Autorità amministrative indipendenti tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati, fatta eccezione per quelli relativi alla notificazione del ricorso introduttivo e per quelli espressamente disciplinati dalla norma.
Quanto al deposito del ricorso, l’art. 45, comma 1, cod. proc. amm. fissa il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. L’applicazione del rito abbreviato comporta la riduzione di tale termine alla metà, ossia a quindici giorni, con decorrenza dal perfezionamento della notifica per il destinatario. Il Collegio ha richiamato a sostegno i precedenti del Consiglio di Stato e del medesimo TAR Lombardia.
Nel caso di specie, il ricorso era stato notificato all’Autorità il 19 maggio 2026, mentre il deposito era avvenuto soltanto il 16 giugno 2026, oltre il termine perentorio di quindici giorni. Il Collegio ha escluso la possibilità di rimessione in termini per errore scusabile, attesa la non equivocità del dato normativo e l’assenza di elementi fattuali che potessero giustificare una concreta incertezza applicativa.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato irricevibile per tardivo deposito, con compensazione delle spese di lite in ragione della definizione in rito del giudizio.
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Nota della Redazione
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