Ottemperanza, cessazione della materia del contendere per pagamento tardivo delle spese (TAR Lombardia n. 3871 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza promosso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. per l’esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di spese legali, il sopravvenuto accredito delle somme dovute in favore del creditore determina la cessazione della materia del contendere, non essendo più configurabile alcun interesse alla prosecuzione del giudizio. L’Amministrazione rimasta inerte fino al momento della camera di consiglio è dichiarata soccombente virtuale e condannata al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore antistatario, anche in presenza di un inadempimento solo parzialmente tardivo e limitato a un periodo successivo alla notifica della sentenza e alla scadenza del termine di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Il Fatto
Il ricorrente, difensore in proprio, aveva ottenuto dal Tribunale di Varese, sezione Lavoro e Previdenza, quattro distinte sentenze di condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di spese legali, con distrazione a suo favore. I provvedimenti, tutti passati in giudicato per mancata impugnazione, erano stati notificati all’Amministrazione in data 28 luglio 2025, ma il pagamento non era intervenuto tempestivamente.
Decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, il ricorrente aveva quindi proposto due distinti ricorsi per l’ottemperanza, chiedendo al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di condannare l’Amministrazione a dare esecuzione alle sentenze. I due giudizi, soggettivamente connessi, erano stati riuniti ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità dei ricorsi, riscontrando la regolare notifica delle sentenze e il decorso del termine di cui all’art. 14 del decreto legge n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, condizione necessaria per l’esperibilità dell’azione di ottemperanza nel caso di condanne pecuniarie dell’Amministrazione.
Nel merito, il giudice amministrativo ha rilevato che, nelle more del giudizio e in prossimità della camera di consiglio, l’Amministrazione aveva provveduto all’accredito delle somme dovute: in data 2 luglio 2026 e 30 aprile 2026 per le sentenze rispettivamente n. 396 e n. 86, e in data 2 luglio 2026 per le sentenze n. 412 e n. 413. L’adempimento tardivo ha comportato il venir meno dell’interesse della parte ricorrente alla prosecuzione del giudizio, con conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’Amministrazione resistente nella misura indicata in dispositivo. Nel quantificare l’importo, il Collegio ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore, trattandosi di causa vertente su un’unica questione di carattere seriale e non implicante l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto. La condanna è stata disposta con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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