Emersione dal lavoro: il riesame va reiterato se l’Amministrazione non conclude (TAR Lombardia n. 761 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare avverso il provvedimento di rigetto di un’istanza di emersione dal lavoro, l’ordine di riesame rivolto all’Amministrazione non si esaurisce in un’unica incombenza: ove l’Amministrazione, pur avendo adottato un nuovo preavviso di rigetto, non concluda il procedimento assumendo una nuova determinazione, il giudice amministrativo deve reiterare l’ordine di riesame, confermando nel contempo la sospensione del provvedimento impugnato. Tale reiterazione si impone, in particolare, quando l’Amministrazione non abbia valutato circostanze sopravvenute e decisive, quali l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro da parte dell’istante nelle more della definizione del procedimento, la cessazione del precedente rapporto per cause non imputabili al lavoratore e l’effettività della nuova occupazione ai fini della verifica dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il decreto con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione aveva rigettato la sua istanza di emersione dal lavoro presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, D.L. 34/2020, per la declaratoria della sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare con il datore indicato. L’Amministrazione fondava il diniego sulla carenza di redditi adeguati in capo al datore di lavoro.
Nelle more del procedimento amministrativo, la ricorrente aveva stipulato un nuovo contratto di lavoro con un differente datore, portandolo a conoscenza dell’Amministrazione; il primo rapporto di lavoro era, invece, cessato per dimissioni, apparentemente correlate all’inadempimento contributivo del primo datore.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, con precedente ordinanza cautelare, aveva già accolto l’istanza, disponendo il riesame della fattispecie ad opera dell’Amministrazione. Tuttavia, a distanza di tempo, il riesame non risultava concluso: l’Amministrazione si era limitata ad adottare un nuovo preavviso di rigetto, senza assumere alcuna determinazione provvedimentale definitiva.
Il Collegio ha ritenuto necessario reiterare l’ordine di riesame, riportando le ragioni del precedente provvedimento: l’Amministrazione non aveva tenuto conto di elementi fattuali rilevanti, quali la costituzione del primo rapporto di lavoro, la sua cessazione per cause non imputabili alla ricorrente e l’attivazione di un nuovo rapporto di lavoro instaurato nel corso del procedimento.
Ciò ha indotto il Tribunale a disporre che l’Amministrazione verifichi l’effettività della nuova occupazione lavorativa e la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo di soggiorno. In tale contesto, è stata confermata la sospensione del provvedimento impugnato e la trattazione cautelare è stata differita a una successiva camera di consiglio, al fine di verificare l’esito del riesame, con spese al prosieguo.
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Nota della Redazione
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