Foglio di via e atto di conferma: improcedibilità per mancata impugnazione del riesame (TAR Lombardia n. 3288 del 19.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso avverso un provvedimento amministrativo quando, all’esito del riesame disposto dal giudice in sede cautelare, l’amministrazione adotti un atto di conferma in senso proprio, caratterizzato da una rivalutazione degli interessi in gioco e da un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto che avevano condotto al precedente atto. In tal caso l’interesse del ricorrente si sposta dall’annullamento del primo atto all’annullamento del secondo, che lo ha sostituito, con la conseguenza che il mancato esercizio dell’onere di impugnazione del nuovo provvedimento, anche con motivi aggiunti, determina l’improcedibilità del ricorso originario.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Milano aveva ordinato il suo rimpatrio con foglio di via obbligatorio verso il comune di abituale dimora, inibendole per sei mesi di fare ritorno nei comuni di -OMISSIS- e di Pero. Il provvedimento era motivato con il rilievo che la sua permanenza in quei comuni potesse essere finalizzata a commettere attività illecite, anche in considerazione della mancanza di una attività lavorativa e delle denunce per reati precedentemente presentate a suo carico. La ricorrente lamentava la carenza di istruttoria e di motivazione, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’insussistenza dei presupposti di pericolosità sociale, evidenziando come la sua partecipazione a manifestazioni di dissenso sul cambiamento climatico, in qualità di attivista di un’associazione ambientalista, non potesse costituire indice di pericolosità.
Con ordinanza cautelare, il Tribunale disponeva il riesame del provvedimento da parte della Questura, al fine di accertare se i comportamenti tenuti dalla ricorrente durante l’evento internazionale denominato “Gastech” 2022 fossero avvenuti con modalità tali da porre in pericolo la sicurezza e la tranquillità dei partecipanti. L’amministrazione concludeva il riesame con un nuovo provvedimento di conferma della misura, dotato di autonoma motivazione, che la ricorrente non impugnava.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preliminarmente ricostruito la natura del provvedimento adottato dalla Questura all’esito del riesame, qualificandolo come atto di conferma in senso proprio. Tale atto, secondo la giurisprudenza richiamata dal Collegio, non è meramente confermativo del precedente, ma si caratterizza per un riesame della situazione che aveva condotto al primo provvedimento, mediante la rivalutazione degli interessi in gioco e un nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto. Nel caso di specie, la motivazione del nuovo atto ha specificato la condotta della ricorrente, contestualizzandola nell’ambito di un flashmob organizzato all’interno del Padiglione 11, in cui ogni attivista, con una suddivisione di compiti e la condivisione della finalità di boicottare l’evento, aveva contribuito a creare una situazione di panico tra gli avventori, fonte di pericoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Collegio ha quindi affermato che, in presenza di un atto di conferma in senso proprio, l’interesse del ricorrente si sposta dall’annullamento del primo atto all’annullamento del secondo, che lo ha sostituito. Ne deriva l’onere per il ricorrente di impugnare il nuovo provvedimento, eventualmente con motivi aggiunti, entro i termini di legge. Tale principio è stato ritenuto applicabile anche all’ipotesi in cui il provvedimento confermativo consegua al cosiddetto “accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame”, prassi processuale con cui il giudice amministrativo restituisce all’amministrazione l’intero potere decisionale iniziale, senza pregiudicarne il risultato finale.
Poiché la ricorrente non ha presentato impugnazione né memorie avverso il nuovo provvedimento di conferma, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di lite sono state compensate, sussistendo giustificati motivi. La sentenza è stata infine dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa e, vista la natura della controversia, è stato disposto l’oscuramento delle generalità della ricorrente.
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Nota della Redazione
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