Ottemperanza: cessazione della materia del contendere e spese per soccombenza virtuale (TAR Lombardia n. 3193 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’avvenuto soddisfacimento della pretesa azionata, successivo alla proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere. In tal caso, le spese del giudizio restano a carico dell’Amministrazione soccombente in base al principio della c.d. soccombenza virtuale, atteso che l’adempimento tardivo non elimina la necessità della tutela giurisdizionale già attivata. La condanna alle spese è pronunciata anche in assenza di una decisione sul merito della domanda, dovendosi valutare l’esito complessivo della lite con riferimento alla condotta delle parti.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, con sentenza n. 935/2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di Euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2015/16 al 2021/22, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la creditrice proponeva ricorso per l’ottemperanza del giudicato, chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha preso atto della dichiarazione depositata dalla parte ricorrente in data 4 maggio 2026, con la quale è stato documentato l’accreditamento dell’importo oggetto di controversia, avvenuto nelle more del giudizio. Tale circostanza ha determinato l’integrale soddisfazione della pretesa fatta valere con il ricorso per ottemperanza, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Collegio ha precisato che, nonostante l’adempimento sopravvenuto, la domanda di condanna alle spese non resta assorbita. L’Amministrazione, infatti, ha dato esecuzione al giudicato solo successivamente alla proposizione del ricorso, rendendo necessario l’intervento dell’organo giurisdizionale per ottenere quanto già riconosciuto in sede di merito. In applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese del giudizio di ottemperanza sono state pertanto poste a carico del Ministero resistente.
La condanna è stata liquidata in Euro 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, nonché rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm. Il TAR ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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