Ottemperanza del giudicato sulla carta docente: dichiarata l’inottemperanza del Ministero e nominato il commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3089 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. L’entità delle somme richieste dal creditore non è vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, la cui misura e decorrenza vanno verificate secondo i parametri del titolo e della legge (artt. 1283 ss. cod. civ.). Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per adempiere e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia, senza che gli sia dovuto alcun compenso trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dirigente preposto alla gestione della spesa pubblica.
Il Fatto
Una docente, risultata vittoriosa nel giudizio promosso dinanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrisponderle, per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, la somma complessiva di € 2.000,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, passata in giudicato e notificata, non era stata tuttavia eseguita dall’Amministrazione, che non aveva soddisfatto la pretesa.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo al TAR di ordinare all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, di nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e di condannare l’intimato alla rifusione delle spese di lite con distrazione in favore dei difensori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso fondato, poiché la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. La circostanza che l’Amministrazione non abbia provveduto al pagamento nei termini ha reso evidente l’inottemperanza.
Il Collegio ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto. L’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla ricorrente, non è quindi definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Tribunale ha altresì rilevato che è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni statali di disporre di tale intervallo dall’notificazione del titolo esecutivo prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è stato accolto con dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente e assegnazione del termine di novanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel provvedimento giudiziale, dedotti gli importi già versati, degli accessori di legge maturati e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione. In caso di inutile decorso del termine, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato competente, che provvederà all’esecuzione dell’incarico entro i successivi sessanta giorni dalla propria investitura.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in € 800,00 per compensi oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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