L’ottemperanza per la carta docente configura l’adempimento connesso ai doveri d’istituto del commissario (TAR Lombardia n. 2914 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La pubblica amministrazione, destinataria di una sentenza di condanna passata in giudicato, è tenuta a dare esecuzione all’ordine di pagamento nel termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza. L’integrale inerzia dell’amministrazione, protrattasi oltre il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, costituisce inottemperanza accertabile dal giudice amministrativo, il quale può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’incarico commissariale, finalizzato a dare corso al pagamento a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto del soggetto designato.
Il Fatto
La ricorrente, docente precario, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero resistente a mettere a disposizione la carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l’importo di euro 500,00 annui. Avendo constatato che l’amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo esecutivo, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, deducendo l’inadempimento dell’obbligo di pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente delimitato l’oggetto del giudizio, precisando che l’azione di ottemperanza non poteva estendersi alle spese di lite liquidate nella sentenza di merito, in quanto, essendo state distratte in favore dei difensori, non erano state azionate nel presente giudizio.
Nel merito, il TAR ha rilevato che il titolo esecutivo era passato in giudicato e ritualmente notificato, e che il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, era interamente decorso. La documentazione versata in atti dimostrava che l’amministrazione non aveva effettuato pagamenti né parziali né totali, e la resistente, costituitasi, non aveva formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Da ciò il Collegio ha desunto che il credito non era contestato nell’an e nel quantum.
Accertata l’inottemperanza, il TAR ha assegnato al Ministero il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza per provvedere integralmente ai pagamenti. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con facoltà di delega, stabilendo che lo stesso avrebbe dovuto dar corso al pagamento entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. Il Collegio ha infine precisato che l’incarico commissariale configura un adempimento connesso ai doveri d’istituto, escludendo così la necessità di un compenso aggiuntivo a carico dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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