Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di accordo bonario tra le parti (TAR Lombardia n. 2802 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso il provvedimento di determinazione del SAL e la mancata revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 26 D.L. 50/2022 deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando il ricorrente dichiari di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, con riferimento al riconoscimento delle somme iscritte nel registro di contabilità, avendo la vicenda trovato definizione bonaria tra le parti. Il venir meno dell’interesse alla decisione, verificatosi successivamente alla proposizione del ricorso, determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 84 c.p.a., con possibile compensazione delle spese di lite in presenza di giusti motivi, quali la sopravvenienza dell’accordo tra le parti.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria di un appalto per l’efficientamento energetico del Municipio di un Comune lombardo, aveva impugnato lo stato di avanzamento lavori straordinario, trasmesso dalla stazione appaltante, avente ad oggetto la revisione dei prezzi ex art. 26 D.L. 50/2022 relativamente alle lavorazioni contabilizzate nel primo SAL. In via subordinata, aveva chiesto la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulle plurime istanze di revisione prezzi presentate tra l’ottobre 2023 e il gennaio 2024. Il Comune si era costituito in giudizio per resistere alle pretese attoree.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha premesso che, a seguito di un’ordinanza presidenziale interlocutoria emessa il 22 aprile 2026, entrambe le parti avevano segnalato che la vicenda aveva trovato una definizione bonaria sin dal 2024. In particolare, la società ricorrente aveva dichiarato espressamente di rinunciare ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, compreso il ricorso al TAR, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità.
Il Collegio ha, quindi, rilevato che, sebbene il ricorrente avesse manifestato tale volontà, non era stata data notifica dell’atto di rinuncia ai sensi dell’art. 84 c.p.a. Ciononostante, l’accordo intervenuto tra le parti e la dichiarazione di rinuncia ad ogni ulteriore azione hanno fatto venir meno l’interesse della ricorrente alla decisione del ricorso. Tale circostanza, sopravvenuta rispetto alla proposizione del gravame, ha determinato una sopravvenuta carenza di interesse, condizione che rende improcedibile il ricorso.
Il Tribunale ha, pertanto, dichiarato l’improcedibilità del ricorso, ravvisando giusti motivi per la compensazione delle spese di lite in ragione della natura della definizione della controversia. Ha, infine, disposto l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
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Nota della Redazione
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